La prova dell’ottemperanza grava sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2679 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo — la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata —, incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che ne abbiano reso impossibile l’esecuzione, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che si costituisca senza allegare alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non assolve a tale onere. Ne consegue l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a., con affermazione della persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Tribunale di Catania aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 1500,00 oltre accessori.
Il titolo, notificato e divenuto definitivo, era rimasto privo di esecuzione: l’amministrazione non aveva adottato alcun atto idoneo a dare concreta attuazione al giudicato, né corrisposto le somme dovute. La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del decisum, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore. Il Ministero si è costituito con atto formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sotto il triplice profilo del passaggio in giudicato della sentenza, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio per il quale i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, secondo il disposto dell’art. 2697 c.c. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti e il venir meno delle condizioni esecutive ricadeva sull’amministrazione. Questa, pur costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Collegio ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito della necessaria professionalità, cui spetterà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni.
Quanto alla richiesta di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Tribunale l’ha esclusa, valorizzando proprio la nomina del commissario ad acta quale strumento apprestato per fronteggiare un perdurante inadempimento. Le spese, liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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