Clausola nulla se impone stima costi migliorie negli appalti a corpo (TAR Sicilia n. 2364 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti da aggiudicarsi a corpo il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta: elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale, mentre il computo metrico estimativo e le voci di costo che concorrono a formarlo restano fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto. È pertanto nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola del disciplinare che impone a pena di esclusione di allegare all’offerta economica la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari. La previsione della possibilità per la stazione appaltante di richiedere servizi aggiuntivi o interventi straordinari non trasmuta l’appalto a corpo in appalto a misura, poiché si tratta di prestazioni eventuali, estranee alla normale alea contrattuale. Il provvedimento di esclusione che applica la clausola nulla è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Il Comune di Aci Sant’Antonio, stazione appaltante qualificata, indice una procedura ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano quattro imprese. L’offerta del raggruppamento guidato da una delle ricorrenti risulta la migliore e il servizio viene consegnato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Con nota del 5 marzo 2025 la stazione appaltante chiede l’integrazione della documentazione relativa alla stima dei costi delle migliorie. La documentazione viene trasmessa l’8 marzo. Nella seduta del 10 marzo la commissione esclude le ricorrenti e un’altra concorrente per la mancanza della dichiarazione prevista a pena di esclusione dall’art. 17 del disciplinare. Seguono istanze di annullamento, riscontrate con conferma della legittimità dell’operato, e quindi il ricorso, con domanda di aggiudicazione e, in subordine, di risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la qualificazione dell’appalto, non indicata espressamente nella lex specialis. L’art. 5 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta tra prezzo a corpo e a misura, ma, osserva il Tribunale, non impone l’indicazione del sistema nella disciplina di gara né ne consente una forma di eterointegrazione; la norma, inoltre, si riferisce ai lavori e non ai servizi. La qualificazione va quindi tratta dalle concrete previsioni del disciplinare e del capitolato.

Dall’esame dell’art. 20 del capitolato speciale, che definisce i canoni mensili omnicomprensivi e remunerativi di tutti gli oneri, emerge un corrispettivo globalmente considerato, fisso e invariabile: l’appalto è dunque a corpo. La previsione di servizi aggiuntivi e interventi straordinari per situazioni impreviste o d’emergenza non muta la qualificazione. Si tratta di prestazioni eventuali, per le quali è previsto un corrispettivo ulteriore determinato secondo i prezzi unitari o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato decurtati del ribasso: evenienze che fuoriescono dalla normale alea e che, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ. n. 9246 del 2012), non trasformano l’appalto a corpo in appalto a misura.

Venendo alla clausola controversa, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui, negli appalti a corpo, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale, mentre il computo metrico estimativo ha valore meramente indicativo delle voci di costo (Cons. Stato n. 682 del 22 gennaio 2024). L’indicazione dei prezzi delle singole lavorazioni resta fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto. Orientamento confermato anche sotto il nuovo codice, con riferimento a una clausola analoga dichiarata nulla (TAR Campania n. 6402 del 22 novembre 2024).

Ne consegue che la previsione dell’art. 17 del disciplinare, imponendo a pena di esclusione la stima dei costi delle migliorie, introduce un’ipotesi di esclusione diversa da quelle tassativamente previste dalla legge: è nulla e non può essere applicata. Il provvedimento di esclusione, che ne costituisce concreta applicazione, è illegittimo e va annullato, con assorbimento delle censure non esaminate.

Accolto il ricorso, il Collegio accerta il diritto delle ricorrenti, prime in graduatoria, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, non risultando dagli atti la sua conclusione, e dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria per equivalente. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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