Contenitori isotermici e requisiti minimi nella refezione scolastica (TAR Puglia n. 1236 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche i requisiti minimi del servizio devono essere specificamente indicati nella legge di gara e non possono essere dedotti presuntivamente da una interpretazione deduttiva della disciplina della procedura. La clausola della lex specialis che, nel descrivere i contenitori per il trasporto degli alimenti, non rechi alcuna previsione espressa di requisiti minimi non consente di sanzionare con l’esclusione l’offerta che proponga un contenitore di tipologia diversa, quando la funzionalità prescritta risulti comunque garantita. In presenza di clausole di dubbia interpretazione deve essere privilegiata la lettura che consente la più ampia partecipazione, in applicazione del favor partecipationis. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione costituisce motivazione sufficiente quando l’apparato di voci e sottovoci è chiaro, analitico e articolato. Le censure sul merito delle valutazioni tecniche sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il Comune di Mesagne indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per un quinquennio, con importo a base d’asta superiore a cinque milioni di euro e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la stazione appaltante aggiudica l’appalto a un operatore con punteggio complessivo di 97,06, collocando la ricorrente in seconda posizione con 94,2 punti.
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione e gli atti conseguenti, compresa la determina che dispone l’esecuzione anticipata del servizio. Chiede l’annullamento, il subentro nell’affidamento ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e, in via gradata, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio rinuncia all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne l’asserita doverosa esclusione dell’aggiudicataria per aver offerto contenitori isotermici anziché termici. Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto, che impone il trasporto in contenitori termici ma non qualifica la previsione come requisito minimo del servizio. Richiamando la giurisprudenza secondo cui i requisiti minimi devono essere specificamente indicati nella legge di gara, il Tribunale esclude che possano desumersi per via interpretativa.
La lettura restrittiva è smentita anche dal resto della clausola, che elenca in chiave negativa i contenitori ritenuti inidonei — le casse termiche in polistirolo e in acciaio — senza menzionare quelli isotermici, e prescrive in chiave positiva le funzionalità di conservazione delle temperature. La lettura sistematica valorizza il richiamo ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 10.03.2020, che prescrivono contenitori isotermici, e alle Linee Guida regionali, che pongono sullo stesso piano isotermici e termici.
Il Collegio aggiunge che, anche a voler dubitare della clausola, opera il favor partecipationis: tra più interpretazioni possibili va preferita quella che non comporta l’esclusione. La reiezione del primo motivo travolge il secondo, relativo all’asserita attribuzione di coefficiente nullo, anche perché il subcriterio A.1 ha ad oggetto l’intero piano del ciclo produttivo e non la sola tipologia dei contenitori.
Il terzo motivo investe la discrezionalità tecnica della commissione. Il Tribunale richiama l’orientamento per cui il punteggio numerico è motivazione sufficiente quando la disciplina di gara articola analiticamente criteri, subcriteri e coefficienti di conversione dei giudizi. La ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare manifesta illogicità o travisamento.
Il quarto motivo riguarda la verifica dei requisiti. Le contestazioni sono superate dalla documentazione versata in atti, che comprova le verifiche condotte tramite il FVOE 2.0 dell’ANAC e il positivo riscontro dei requisiti generali e speciali, anche con riferimento all’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni fattuali.
Nota della Redazione
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