SCIA e PEE: silenzio sull’impianto RIR integra falsa rappresentazione (Cons. Stato n. 2973 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nella SCIA in alternativa al permesso di costruire, della presenza di un impianto a rischio di incidente rilevante collocato entro la fascia di sicurezza fissata dal piano di emergenza esterna integra falsa rappresentazione dei fatti ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, anche quando le dichiarazioni non siano mendaci ma fuorvianti. Ne consegue che l’amministrazione può adottare l’annullamento d’ufficio oltre il termine di dodici mesi, non operando il limite temporale del comma 1. Il privato che abbia taciuto una circostanza essenziale per l’istruttoria, con colpa grave corrispondente a mala fede oggettiva, non può invocare un affidamento incolpevole, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di danno ingiusto.

Il Fatto

Il proprietario di un’unità immobiliare presentava al Comune una SCIA alternativa al permesso di costruire per realizzare strutture sportive senza volumetrie, pertinenziali dell’abitazione. I campi sorgevano a poco più di duecento metri da uno stabilimento per il deposito e l’imbottigliamento di GPL, classificato tra le industrie a rischio di incidente rilevante di soglia superiore.

Dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco, il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela e, con successiva rettifica, disponeva l’annullamento della segnalazione. Il TAR Puglia respingeva il ricorso, ritenendo la SCIA incompleta e non veritiera per non aver indicato il limite dei 250 metri dal deposito. Proponeva appello il privato, censurando la qualificazione della segnalazione e il contenuto del piano di emergenza esterna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione del piano di emergenza. L’eccezione è infondata: si tratta di atto generale, impugnabile in via immediata solo quando incide sui comportamenti dei destinatari senza provvedimenti applicativi. Al momento dell’approvazione e dell’aggiornamento del piano il privato non esercitava alcuna attività, sicché difettavano i caratteri di immediatezza, attualità e concretezza della lesione; l’interesse è sorto con l’atto applicativo.

Nel merito, la Corte reputa non irragionevole l’estensione delle aree di danno da 70 a 250 metri disposta dalla Prefettura. Si tratta di discrezionalità tecnica adeguatamente motivata con lo “scopo cautelativo” di assicurare maggiore protezione all’ambiente circostante lo stabilimento. Il sindacato giurisdizionale si arresta alla verifica di non manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Quanto alla completezza della segnalazione, il Collegio richiama l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, applicabile secondo la giurisprudenza anche ai casi di erronea, incompleta o inesatta rappresentazione della realtà (Cons. Stato, sez. II, n. 9415 del 2023). Il superamento del termine di dodici mesi è ammissibile quando il privato abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti (Cons. Stato, sez. II, n. 29 del 2025; Cons. Stato, sez. II, n. 7817 del 2021).

L’esistenza dell’impianto, collocato a 213 metri, non è stata rappresentata in grafico né indicata nella relazione tecnica. Le dichiarazioni sono state fuorvianti, con efficacia causale sul mancato rilievo del vizio: una rappresentazione divergente dalla realtà, imputabile a colpa grave del privato, che non poteva ignorare la presenza dello stabilimento e la pubblicità del piano. L’intervento comunale, avvenuto a circa quindici mesi dalla formazione della SCIA, è quindi tempestivo.

Escluso l’affidamento incolpevole, la domanda risarcitoria è infondata per assenza di danno ingiusto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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