Contratto a favore di terzo inappetibile: l’appalto come titolo di responsabilità (TAR Calabria n. 1553 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, l’autorità d’ambito è legittimata passiva per i danni arrecati agli impianti di proprietà dei Comuni aderenti, poiché il regime normativo di cui al d.lgs. n. 152/2006 le trasferisce in toto i poteri di gestione e controllo del servizio, qualificando il contratto di appalto stipulato con il gestore non come contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ., ma come titolo che non elide la responsabilità dell’ente per le inadempienze gestorie. La Regione, cui l’art. 152 d.lgs. n. 152/2006 attribuisce poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’autorità d’ambito, risponde per l’omessa vigilanza: la relativa azione risarcitoria, configurata come lesione di diritto soggettivo, è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2043 cod. civ., e non alla decadenza di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a. Il danno all’immagine di un ente pubblico, infine, non è mai in re ipsa, ma richiede l’allegazione e la prova del pregiudizio-conseguenza.
Il Fatto
Il Comune di Parghelia, proprietario dell’impianto di depurazione consortile “La Grazia” e di sei stazioni di sollevamento, aveva aderito all’A.T.O. n. 4 di Vibo Valentia, dando in consegna le proprie strutture all’ente d’ambito; quest’ultimo aveva poi affidato la gestione a Cosenza Crati s.c. a r.l. con contratto d’appalto.
A seguito del sopralluogo congiunto del dicembre 2011, il Comune aveva rilevato anomalie, disfunzioni e rifiuti giacenti, quantificando i danni in oltre 824.000 euro tra pregiudizi patrimoniali e all’immagine. La domanda risarcitoria, proposta davanti al Tribunale di Vibo Valentia, era stata accolta limitatamente ai soli danni patrimoniali (euro 205.921,62), con sentenza poi riformata sul punto della giurisdizione: la Corte d’Appello aveva declinato la potestas decidendi del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, per la posizione dell’A.T.O. e della Regione, formandosi invece il giudicato sulla condanna di Cosenza Crati. Il Comune riproponeva quindi la domanda ex art. 11 c.p.a. davanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in primo luogo inammissibile la domanda nei confronti di Cosenza Crati, per l’avvenuto giudicato sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia; ha poi disatteso le eccezioni di carenza di legittimazione passiva dell’A.T.O. e della Regione. Il contratto d’appalto non configura un contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. a vantaggio del Comune: il d.lgs. n. 152/2006, ratione temporis applicabile, trasferisce all’autorità d’ambito tutti i poteri di gestione e controllo delle infrastrutture idriche e impone alla Regione, in caso di inerzia dell’ente, l’esercizio di poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta. La legittimazione passiva di entrambi gli enti è correlata ai corrispondenti poteri di vigilanza.
Sulla decadenza ex art. 30, comma 3, c.p.a. e sulla prescrizione, il TAR ha precisato che l’azione contro la Regione per omessa vigilanza tutela un diritto soggettivo al risarcimento del danno per deterioramento di beni di proprietà comunale, non un interesse legittimo: il richiamo al termine di decadenza del codice del processo amministrativo è pertanto non conferente, ma il diritto è stato comunque esercitato nel termine quinquennale di prescrizione decorrente dal sopralluogo del dicembre 2011, essendo l’atto di citazione stato notificato il 28.11.2012.
Nel merito, il Collegio ha condiviso gli accertamenti della c.t.u. svolta nel giudizio ordinario, il cui esito è stato acquisito ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a.: i danni, quantificati in euro 205.921,62, consistono nei dissesti alle apparecchiature elettromeccaniche e nel mancato smaltimento di fanghi, sabbie e vaglio. Tali pregiudizi sono imputabili all’A.T.O. per i poteri di gestione e controllo diretto e alla Regione per l’omessa attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 152 d.lgs. n. 152/2006, con conseguente condanna in solido al risarcimento.
La domanda di ristoro del danno all’immagine è stata invece respinta: il pregiudizio non patrimoniale è un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, e la struttura dell’illecito aquilano non si esaurisce nella violazione del diritto, ma richiede la dimostrazione della conseguenza pregiudizievole, nella specie non fornita. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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