Appalto specifico da accordo quadro e continuità dell’oggetto delle prestazioni ICT (TAR Marche n. 966 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo quadro e l’appalto specifico che ne discende devono presentare identità di oggetto, potendo la fase II specificare e dettagliare prestazioni indicate in termini generali nella fase I, con il solo limite del divieto di modificare in modo significativo i termini dell’accordo. Non integra modifica sostanziale la circostanza che l’appalto specifico comprenda attività di back-office svolte all’interno dell’applicativo informatico, quando queste costituiscano componente accessoria e strumentale del servizio ICT e non esternalizzino funzioni pubblicistiche rimaste in capo alla stazione appaltante. Il ricorso all’accordo quadro non può essere sindacato per sola diversità organizzativa rispetto al precedente affidamento, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione la riorganizzazione del servizio in occasione della nuova gara. L’iscrizione all’Albo dei Riscossori di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 non è requisito di legge per gli appalti delle Regioni, riguardando gli enti locali territoriali sub-regionali. La mancata previsione della clausola sociale è legittima negli appalti a prevalente natura intellettuale.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore uscente del servizio informativo e amministrativo della tassa automobilistica regionale, impugna il decreto con cui la stazione unica appaltante regionale ha indetto la riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari del lotto n. 3 di un accordo quadro ICT, oltre al decreto di approvazione degli elaborati progettuali e alla lex specialis dell’appalto specifico.

La ricorrente deduce che l’appalto specifico avrebbe a oggetto prestazioni amministrative di gestione del tributo estranee all’accordo quadro, donde la violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e del principio di tipicità delle procedure; lamenta inoltre l’assenza del requisito dell’iscrizione all’Albo dei Riscossori e della clausola sociale. La Regione resiste, assumendo la sostanziale corrispondenza tra oggetto dell’accordo quadro e oggetto dell’appalto specifico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività: la lesività dell’accordo quadro si è manifestata solo con la riapertura del confronto tra i soli aggiudicatari del lotto n. 3, non essendo desumibile dal capitolato la futura inclusione dei servizi amministrativi.

Nel merito, il Tribunale chiarisce che il fatto che un appalto sia stato organizzato in passato in un certo modo non impedisce alla stazione appaltante di modificarne l’assetto in occasione della nuova gara, soprattutto quando le modifiche derivino dal progresso tecnologico. La Regione ha dato conto dell’implementazione dell’informatizzazione e della standardizzazione delle procedure, con l’adesione al sistema PagoPa e alla piattaforma SEND.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra le due fasi: l’accordo quadro, articolato in nove lotti, indicava le prestazioni in termini generali, mentre nell’appalto specifico le attività possono essere specificate nel dettaglio, con il solo limite del divieto di modifica significativa dei termini dell’accordo. Il richiamo all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 è giudicato improprio, riferendosi la norma ai contratti in corso di esecuzione.

Quanto alle attività GESA e HLP/REM, il Collegio rileva che quelle qualificabili come amministrative sono previste dal capitolato come meramente opzionali, donde la loro non centralità nell’economia dell’appalto; il capitolato dell’accordo quadro contemplava già l’assistenza all’utenza e la conoscenza del dominio applicativo. La Corte sottolinea che il servizio di accertamento e riscossione è sempre rimasto in capo alla Regione, con la riscossione coattiva affidata all’Agenzia delle Entrate.

Il rigetto del primo motivo travolge il secondo: l’Albo dei Riscossori riguarda gli enti locali sub-regionali e non le Regioni. Il terzo motivo cade perché la prevalenza della componente intellettuale giustifica l’esclusione della clausola sociale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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