Spese processuali non simboliche e liquidazione equa nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 6528 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la liquidazione solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza, non quando la riduca in ragione della serialità e della scarsa complessità del contenzioso. Nel contenzioso seriale, la riduzione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.M. n. 147 del 2022 è ammessa, ma il compenso deve comunque rispettare i valori tariffari minimi. Una liquidazione che scenda sotto tali minimi integra una violazione dei parametri tariffari ed è riformabile in appello, con determinazione di un importo equo e proporzionato.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 897/2023, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Piemonte.

Il primo giudice ha accolto il ricorso e fissato il Commissario ad acta, liquidando però le spese in euro 500, in considerazione del carattere seriale della causa e dei numerosi precedenti analoghi. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, lamentando che l’importo fosse inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la liquidazione di euro 1.189, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo se intende derogare alla soccombenza, richiamando sul punto un proprio precedente (in termini, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di un potere discrezionale riservato al giudice.

Tale discrezionalità incontra però un limite invalicabile: l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (in tal senso, Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023). Il compenso non può scendere sotto i valori tariffari minimi senza una ragione adeguata.

Scendendo al caso concreto, il Collegio ritiene incorsa in errore la quantificazione del primo giudice, che si colloca al di sotto dei valori approvati con il D.M. n. 147 del 2022, anche tenendo conto della riduzione del 50 per cento contemplata dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto per il contenzioso seriale.

Al tempo stesso, il Collegio respinge la censura secondo cui la motivazione del TAR sarebbe stata apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, come dimostrato dai «numerosi, analoghi, precedenti». La motivazione è quindi presente, ma la cifra liquidata è comunque inadeguata.

In accoglimento dell’appello, il Collegio riforma la statuizione e determina in euro 800 l’equa liquidazione delle spese di primo grado, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di appello sono invece compensate, per l’esito complessivo e per il parziale accoglimento della pretesa quantitativa avanzata dall’appellante, fermo restando il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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