Inammissibile l’appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del TAR Sicilia (C.G.A.R.S. n. 107 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto al Consiglio di Stato avverso una sentenza del TAR Sicilia deve essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S., che è a tutti gli effetti sezione del Consiglio di Stato. La competenza funzionale di tale sezione è inderogabile, perché prevista da norma di attuazione dello Statuto regionale avente rango costituzionale. Il tempestivo deposito dell’appello presso il Consiglio di Stato non vale a instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al C.G.A.R.S., con la conseguenza che il deposito tardivo presso la segreteria di quest’ultimo rende l’impugnazione irricevibile. Non si applica la disciplina della traslatio iudicii, non venendo in rilievo un conflitto tra giurisdizioni, né l’errore scusabile, istituto di carattere eccezionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, il provvedimento del Questore recante rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per asserita carenza del requisito del reddito minimo derivante da fonti lecce. Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha respinto il ricorso, condannando la parte soccombente alle spese.

Avverso tale pronuncia l’appellante ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, notificato nel settembre 2019 e depositato nell’ottobre 2019. La Terza Sezione, con ordinanza collegiale, ha sottoposto all’Adunanza Plenaria il quesito sulla validità del rapporto processuale così instaurato. L’Adunanza Plenaria ha affermato che l’appello avverso sentenze del TAR Sicilia può essere deciso solo dal C.G.A.R.S. e ha disposto l’assegnazione della causa alla sezione giurisdizionale di quest’ultimo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che nell’atto di appello è indicato come codifensore un avvocato che, a un primo controllo, non risulta iscritto all’albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Tale indicazione comporta di per sé l’assunzione dello status di difensore costituito. Il Collegio dispone pertanto l’esclusione del predetto dall’accesso al PAT fino alla prova dell’iscrizione e la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine di appartenenza.

Nel merito, il Collegio rileva l’irricevibilità dell’appello. L’atto è stato depositato presso il C.G.A.R.S. il 3 aprile 2023, oltre il termine di deposito previsto a pena di decadenza dall’art. 94 c.p.a., decorrente dall’ultima notificazione ai sensi dell’art. 45 c.p.a. L’appello era stato notificato nel settembre 2019 e depositato presso il Consiglio di Stato nell’ottobre 2019, ma solo in esito alla decisione dell’Adunanza Plenaria e al decreto presidenziale di assegnazione è pervenuto alla segreteria della Sezione.

Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana; l’art. 1 del d.lgs. n. 373/2003, che qualifica il C.G.A.R.S. come sezione staccata del Consiglio di Stato; l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 373/2003, che gli attribuisce le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del TAR Sicilia; l’art. 6, comma 6, c.p.a.. Da tale quadro l’Adunanza Plenaria ha desunto che ogni questione concernente il giudizio, compresa l’ammissibilità dell’appello, spetta esclusivamente al C.G.A.R.S.

La Sezione richiama la propria ordinanza n. 317 del 18 settembre 2023, resa su analoga fattispecie: la competenza esclusiva del C.G.A.R.S. rende irrilevante il tempestivo deposito innanzi al Consiglio di Stato, non è applicabile la disciplina di favore dell’art. 11, comma 2, c.p.a., e l’errore ha natura inescusabile con conseguente inapplicabilità dell’art. 37 c.p.a.

Quanto all’errore scusabile, il Collegio ribadisce, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 4586 del 2021, che si tratta di istituto di carattere eccezionale, operante solo in presenza di impedimenti oggettivi o di oscurità del testo normativo, contrasti giurisprudenziali o erronee rassicurazioni di soggetti pubblici competenti. Nel caso di specie non risultano né dedotti né provati impedimenti fattuali, non emerge alcun contrasto giurisprudenziale sulla competenza né sulla natura perentoria del termine di deposito. L’appello va pertanto dichiarato irricevibile, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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