Interdittiva antimafia per cointeressenze societarie e ruolo di cerniera del presidente (TAR Campania n. 1036 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non richiede la prova dell’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, valutati in modo unitario e non atomistico, dai quali sia deducibile, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Il pericolo va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” il condizionamento. La fattispecie di rischio può essere desunta dalla fitta rete di cointeressenze tra società, dalla comune governance e dal ruolo di cerniera rivestito dal presidente del consiglio di amministrazione, indagato per associazione mafiosa e turbata libertà degli incanti. Il mero decorso del tempo è elemento neutro e non smentisce da solo la persistenza dei legami criminali.

Il Fatto

Il Prefetto di Caserta adotta un’informazione antimafia interdittiva nei confronti di una società cooperativa attiva nei servizi assistenziali psichiatrici e socio-sanitari, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento valorizza le risultanze di un’indagine della Squadra Mobile, confluita in un procedimento penale della Direzione distrettuale antimafia, che descrive un cartello affaristico di imprese del terzo settore colluse con un clan camorristico per l’aggiudicazione di commesse pubbliche.

La società impugna l’interdittiva davanti al TAR Campania, contestando la continuità aziendale con altra cooperativa disciolta, la riconducibilità a un’unica governance e la valenza delle cointeressenze societarie. Lamenta inoltre il difetto di motivazione e la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, in presenza di una pretesa agevolazione solo occasionale. Propone motivi aggiunti dopo l’acquisizione documentale disposta in via istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa già affermata in una precedente pronuncia della stessa Sezione, resa su analoga fattispecie e sugli stessi elementi istruttori, e la richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. Ribadisce che l’interdittiva, per la sua natura cautelare e di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non esige la prova del fatto, ma la presenza di indizi dei quali non sia illogico o inattendibile ritenere il collegamento con organizzazioni mafiose.

Il ragionamento induttivo è di tipo probabilistico e non attinge il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento penale. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata, da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4588 del 2024, che esige indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi vanno considerati nel loro legame sistematico, poiché una lettura parcellizzata di ciascuno farebbe perdere la portata del quadro complessivo.

Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che l’istruttoria prefettizia abbia ricostruito un sistema ramificato di aziende e cooperative nella disponibilità del clan, utilizzate come strumenti per estendere il dominio sul terzo settore. Decisivo è il ruolo di cerniera del presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 353 e 416-bis.1 cod. pen. e riconosciuto come soggetto che ha concorso a consolidare il sistema criminale, anche mediante la partecipazione a gare pubbliche concordate con operatori formalmente concorrenti.

Il Collegio esclude che si tratti di agevolazione occasionale, emergendo al contrario un inquadramento costante e pervicace nel sistema criminale. Non vale a sconfessare l’accertamento la dedotta estraneità della cooperativa alle condotte illecite, poiché la carica apicale ricoperta dal presidente costituisce indizio sufficientemente grave del coinvolgimento della società nella rete di cointeressenze. La motivazione dell’interdittiva è quindi adeguata e articolata.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese in ragione della natura degli interessi incisi e ordina l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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