Improcedibile l’appello dopo l’istanza di accertamento di conformità urbanistica (Cons. Stato n. 4636 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione, da parte del privato destinatario di un’ordinanza di demolizione, di un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse. Non ricorre, in tale ipotesi, la cessazione della materia del contendere, perché la situazione sopravvenuta non soddisfa in modo pieno e irretrattabile l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. La dichiarazione di improcedibilità presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia per la parte. La causa va pertanto definita in rito, con integrale compensazione delle spese in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, deducendo la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto l’ordinanza di demolizione misura sanzionatoria non preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, atto vincolato e non bisognoso di motivazione sul pubblico interesse. Ha inoltre qualificato le opere come interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetti a permesso di costruire. Il privato ha proposto appello, dolendosi del rigetto della censura sulla mancata comunicazione di avvio e dell’esclusione della qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria soggetta a CILA. Con memoria successiva ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo valutato di presentare al Comune un’istanza di accertamento di conformità urbanistica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e dichiara l’appello improcedibile. La questione centrale è la qualificazione della sopravvenienza: non cessazione della materia del contendere, ma perdita dell’interesse alla pronuncia.

Il Collegio esclude l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale. È il privato ad avere valutato l’inutilità della pronuncia giudiziale in ragione della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica sulle opere abusive. La situazione sopravvenuta non soddisfa in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 1332 del 2016.

La Corte precisa i presupposti della declaratoria: occorre una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Il riferimento è a Cons. Stato n. 5402 del 2009 e Cons. Stato n. 5355 del 2007. La nuova istanza di sanatoria, ove favorevole al privato, rende l’intervento legittimo sulla base della normativa sopravvenuta, a prescindere da quanto affermato nella sentenza di rigetto relativa al precedente ordine di ripristino, secondo il richiamo alla sentenza n. 7486 del 2024.

La causa è quindi definita in rito. Le spese sono integralmente compensate, non emergendo elementi per la totale e palese infondatezza del gravame e tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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