Sopravvenuto giudicato sul diniego di sanatoria e carenza di interesse all’impugnazione (Cass. civ. n. 24809/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e della conseguenziale decadenza dalla concessione e dal diritto di utilizzare l’acqua pubblica, avente contenuto assorbente e definitivo, determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione del precedente diniego di sanatoria e degli atti a questo collegati, atteso che l’eventuale annullamento non sarebbe comunque idoneo a produrre alcuna utilità concreta per la parte ricorrente. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna rivalutazione del merito, riguardando esclusivamente l’utilità oggettiva del giudizio e la funzione della pronuncia richiesta. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti alle altre. In tema di art. 391-bis c.p.c., la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso respinto.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la richiesta di una società di annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, del provvedimento di diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione, tutti emessi dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio relativamente alle opere di una centralina idroelettrica realizzate in difformità dal titolo abilitativo. La richiesta era stata dapprima proposta dinanzi al TAR dell’Emilia-Romagna, che con sentenza aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; la causa era stata quindi riassunta dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Il TSAP, nella decisione impugnata, ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della riassunzione, poiché al momento del deposito del ricorso la posizione relativa al permesso di costruire in sanatoria era stata ulteriormente definita con il diniego del 24/5/2019, a seguito di conferenza di servizi, ed era intervenuta la sentenza del TSAP n. 206/2021 sul diniego di autorizzazione unica. Il TSAP ha comunque esaminato il merito delle censure, ritenendole manifestamente infondate. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Unione dei Comuni ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Unione dei Comuni. Ha premesso che l’ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, quando è chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all’accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, e attiene alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito.
La Corte ha rilevato che il diniego dell’autorizzazione unica in sanatoria, la decadenza della concessione e la revoca di assoggettabilità a VIA erano stati oggetto di separate impugnazioni da parte del gestore della centrale dinanzi al TSAP, che, previa riunione dei ricorsi, li aveva respinti con sentenza n. 206/2021. Il ricorso per cassazione avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile con ordinanza delle Sezioni unite n. 11527/2025. La Corte ha richiamato l’art. 391-bis, comma 2, c.p.c., secondo cui la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso respinto. Ha quindi affermato che la pronuncia delle Sezioni unite, ancorché fatta oggetto di ricorso per revocazione, rende evidente, rispetto a un assetto sostanziale ormai definitivo, il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo sull’atto precedente, ormai superato, e l’irrealizzabilità del bene della vita richiesto. Il successivo rifiuto di sanatoria e gli atti conseguenziali, fino alla decadenza dalla concessione, tenuti fermi dalla pronuncia, consolidano i precedenti atti impugnati e neutralizzano qualsiasi effetto utile del loro eventuale annullamento: l’amministrazione non potrebbe che attenersi alle determinazioni già passate al vaglio di legittimità.
La Corte ha precisato che la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna rivalutazione del merito e non invade la discrezionalità tecnica, riguardando esclusivamente l’utilità oggettiva del giudizio. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, quando la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili a ciascuna di esse e l’inammissibilità o infondatezza della censura attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti alle altre. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, confermando sul punto la sentenza impugnata, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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