Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 4909 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dall’appellante con adesione della controparte, determina l’improcedibilità del giudizio di impugnazione e non la sua inammissibilità. La rinuncia all’appello accompagnata dalla richiesta di compensazione delle spese, non contestata, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito preclude l’esame dei motivi e impone la definizione del processo con pronuncia di rito. La declaratoria di improcedibilità non travolge la sentenza di prime cure, che resta ferma tra le parti.
Il Fatto
La società appellante, dichiarata fallita, era proprietaria nel Comune di Villasanta di un compendio immobiliare a destinazione alberghiera, residence e commerciale, avviato in forza di un piano di lottizzazione e di titoli edilizi poi divenuti inefficaci per mancata ultimazione delle opere. Con la variante generale al PGT il Comune destinò l’area a pubblici servizi, imponendo un vincolo preordinato all’esproprio.
Il curatore fallimentare impugnò dinanzi al TAR Lombardia la delibera di approvazione della variante e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere, mancato ricorso agli strumenti di rigenerazione urbana e impropria destinazione delle risorse. Il TAR, con sentenza n. 2516/2021, rigettò integralmente il ricorso. Proposto appello, nelle more l’appellante ha dichiarato, con adesione del Comune, di non avere più interesse alla decisione, rinunciando all’appello e chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva che la dichiarazione depositata il 24 aprile 2025 esprime la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio di impugnazione. L’appellante ha rappresentato di rinunciare all’appello e ha chiesto la compensazione delle spese, con adesione del Comune resistente.
La Corte qualifica l’effetto di tale sopravvenienza in termini di improcedibilità, non di inammissibilità: l’interesse a una pronuncia di merito è venuto meno per fatto successivo alla proposizione dell’impugnazione. Il giudizio, pertanto, non può essere deciso nel merito e va definito con pronuncia di rito.
Il collegio richiama il quadro processuale degli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consentono la definizione del giudizio in camera di consiglio. Su tali basi dichiara l’appello improcedibile.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione tra le parti, in coerenza con la richiesta dell’appellante e con l’adesione della controparte. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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