Ottemperanza al giudicato e liquidazione degli interessi non vincolanti per l’Amministrazione (TAR Lombardia n. 1394 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a conformarsi alla statuizione in esso contenuta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. Il commissario ad acta è nominato per la sola ipotesi di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere alla parte ricorrente gli importi annui corrispondenti alla carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio resi. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in data 2.5.2023.
Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per la complessiva somma di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò consegue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.).
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione, alle spese di esame, di copia e di notificazione e agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni; nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Le spese, non controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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