Bancarotta infragruppo: onere di provare il vantaggio compensativo (Cass. pen. Sez. V n. 20395 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, ai fini della configurabilità dell’operazione infragruppo non è sufficiente allegare la natura intrinsecamente infragruppo dell’atto di disposizione patrimoniale. L’interessato deve fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo cui appartiene. L’onere probatorio impone di documentare l’esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall’atto, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, concretamente idonei a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione. Il difetto di specificità dei motivi di appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., riverbera sull’ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze, assolvendo il ricorrente per alcuni addebiti e confermando la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, commessa quale amministratore di una società dichiarata fallita. La distrazione è consistita nella concessione di un finanziamento a un’altra società del gruppo, di importo rilevante, la cui provvista era stata ricavata da un finanziamento bancario, benché l’operazione non fosse prevista contrattualmente, fosse priva di garanzie e la società ricevente fosse in condizione di dissesto.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi. Con il primo ha contestato la ritenuta natura distrattiva dell’operazione infragruppo, sostenendo che la società ricevente avesse patrimonio netto positivo, un utile di esercizio e un patrimonio immobiliare. Con il secondo ha censurato la valutazione dell’apporto concorsuale, avendo assunto la carica di amministratore pochi giorni prima del finanziamento e essendo stato rassicurato dai consulenti societari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, non vi era specifico motivo di appello quanto alla sussistenza oggettiva o soggettiva del reato: l’atto di appello, a fronte di una puntuale motivazione di primo grado, riguardava altri aspetti e altri addebiti, con solo un fugace accenno alla società finanziata. Ne consegue che l’appello era, in parte qua, inammissibile per difetto dei requisiti di puntualità critica richiesti dal Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli e oggi dall’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
Il deficit di specificità dell’appello riverbera sul giudizio di legittimità. L’inammissibilità dell’impugnazione di merito può essere rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del giudice di secondo grado, in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità non rilevata dal giudice di appello deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto. Non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, come sancito dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
La seconda ragione di inammissibilità attiene ai contenuti del ricorso, ritenuto apodittico e portatore di una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata. Per escludere la natura distrattiva di un’operazione tra società di un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca: l’interessato deve dimostrare il vantaggio compensativo ritratto dalla società depauperata in favore degli interessi complessivi del gruppo. L’imputato avrebbe dovuto documentare — e non lo ha fatto — l’esistenza di uno specifico vantaggio produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, concretamente idonei a compensare gli effetti negativi dell’operazione, come affermato da un costante orientamento della sezione (Sez. V n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni; Sez. V n. 31997 del 06/03/2018, Vannini; Sez. V n. 16206 del 02/03/2017, Magno).
Anche il secondo motivo è inammissibile, non registrandosi specifiche censure che vadano oltre l’esaltazione in bonam partem dell’atteggiamento dirigistico del padre per tutte le società del gruppo. La Corte ha comunque osservato che l’imputato era amministratore della società quando aveva autorizzato il bonifico e gli estremi dell’operazione e le sue caratteristiche anomale erano chiari. Pertanto, quand’anche i consulenti lo avessero rassicurato, ciò non lo avrebbe esonerato dalla responsabilità assunta nel dare corso al finanziamento senza contratto e senza garanzie, a fronte di un massiccio onere economico per la provvista.
All’inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in relazione ai motivi che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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