Improcedibile l’appello sulla lottizzazione abusiva se le opere sono state demolite (Cons. Stato n. 4631 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che ha annullato un ordine di sospensione di lottizzazione abusiva è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, le opere contestate risultino demolite e la demolizione sia attestata da un provvedimento giurisdizionale penale di revoca del sequestro preventivo. Il venir meno dell’utilità della decisione impone la declaratoria di improcedibilità, restando integro il potere dell’amministrazione di verificare l’effettiva e integrale esecuzione delle demolizioni e di adottare ogni ulteriore provvedimento di competenza. Il giudice amministrativo non è tenuto a sindacare nel merito i motivi di gravame quando l’interesse sostanziale alla pronuncia è ormai esaurito.

Il Fatto

Il responsabile dell’area tecnica di un Comune ha adottato un’ordinanza con cui ha contestato una presunta ipotesi lottizzatoria ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e disposto la sospensione della lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio effettuata in assenza della prescritta autorizzazione. La società destinataria ha impugnato l’ordinanza e la relazione tecnica richiamata, articolando plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 22 novembre 2023, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, ravvisando un difetto motivazionale ed istruttorio: l’ordine non esplicitava la tipologia di lottizzazione contemplata, non specificava gli elementi qualificanti e si limitava a un mero raffronto tra grafici. Il Comune ha proposto appello, sostenendo la completezza della motivazione e la ricorrenza di una lottizzazione materiale in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’istanza di rinvio della trattazione, non ravvisando ragioni che consentissero di sottrarsi alle esigenze di pronta definizione del giudizio. Nel merito, ha preso atto della fondatezza dell’eccezione di parte appellata circa la sopravvenuta carenza d’interesse sottesa al gravame.

La Corte ha ricostruito l’evoluzione della vicenda: il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 16.01.2024, aveva disposto il sequestro dell’immobile; con provvedimento del 18.07.2024 aveva autorizzato il dissequestro ai fini della demolizione delle opere contestate; l’appellata aveva quindi demolito le opere, come attestato dal decreto di dissequestro definitivo del 29.05.2025.

Proprio da tale decreto di revoca del sequestro preventivo il Collegio ha tratto il convincimento che le opere oggetto del contendere siano state demolite. È venuto così meno il profilo di interesse necessario a sorreggere il gravame, con la conseguenza che l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La Corte ha tuttavia precisato che resta compito dell’amministrazione appellante verificare nel dettaglio l’effettiva ed integrale demolizione delle opere, facendo salvo ogni eventuale ulteriore provvedimento di sua competenza. La declaratoria di improcedibilità non preclude dunque l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo dell’ente locale sull’assetto del territorio.

Le spese del grado di giudizio sono state compensate, in ragione della peculiarità della vicenda sopravvenuta. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la sopravvenuta eliminazione materiale delle opere contestate, attestata da un provvedimento penale di revoca del sequestro, priva di utilità la pronuncia sul merito dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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