Appello avverso provvedimenti ordinatori del giudice dell’ottemperanza: inammissibile (Cons. Stato n. 10117 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: l’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti decisori, restando esclusi quelli ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. La sostituzione del commissario ad acta costituisce provvedimento ordinatorio e non è appellabile. Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che va fatta valere con un incidente di esecuzione. Il nomen iuris dato dalla parte all’istanza è irrilevante rispetto al suo contenuto. Solo i provvedimenti decisori devono statuire sulle spese, salvo espressa previsione normativa, come in materia cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile una condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. Attivato il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio, il giudice amministrativo ha ordinato l’esecuzione della pronuncia civile. Di fronte alla perdurante inesecuzione, la parte ha depositato un’istanza qualificata come “reclamo“, chiedendo anche l’irrogazione delle astreintes.
Con ordinanza collegiale n. 11059/2025 il TAR ha fornito chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, ha respinto la richiesta di misure coercitive e ha escluso la liquidazione delle spese, sul rilievo del carattere meramente ordinatorio del provvedimento. Il ricorrente ha appellato lamentando il mancato regolamento delle spese. Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto escluso la sospensione del processo invocata in forza dell’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025, convertito in legge n. 148/2025. La ratio della sospensione ex lege è concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti. Se, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde ragion d’essere. Nel caso concreto l’appello è inammissibile e infondato, sicché il giudizio può essere definito per la ragione più liquida.
Nel merito dell’ammissibilità, la Corte distingue i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza in decisori e non decisori. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. ammette l’appello solo per i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza, dovendosi escludere gli atti ordinatori o istruttori, non immediatamente lesivi. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato, e come tale non appellabile.
Irrilevante è la qualificazione data dalla parte alla propria istanza. Il reclamo è il rimedio contro gli atti del commissario ad acta, non contro la sua inerzia: quest’ultima giustifica un incidente di esecuzione, diretto a provvedimenti ordinatori. Il nomen iuris cede al contenuto sostanziale dell’istanza.
Quanto alle spese, la Corte esclude il dedotto vizio. L’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. prevede la pronuncia sulle spese “quando emette una decisione”, richiamando gli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e, in particolare, l’art. 91 cod. proc. civ. che la riferisce alla sentenza che chiude il processo. Il codice amministrativo, quando ha voluto il regolamento delle spese anche per provvedimenti non definitivi, lo ha detto espressamente, come in materia cautelare con l’art. 57 cod. proc. amm.. Il giudizio di ottemperanza è vicenda dinamica, che si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza: solo allora è possibile un regolamento delle spese che tenga conto di tutte le attività svolte, richiamandosi sul punto Cons. Stato, Sez. II, ord. n. 7591 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 7260 del 2025. In ogni caso, una compensazione troverebbe fondamento nella parziale reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.