Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 9037 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo in senso ampio opera anche quando la sopravvenienza consista nel conseguimento, in altra sede, del bene della vita perseguito, con assorbente venir meno dell’utilità di una pronuncia di merito.
Il Fatto
La società ha impugnato davanti al TAR Campania l’atto con cui il Comune ha dato riscontro alla significazione relativa all’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, con cui era stato inibito l’intervento edilizio oggetto di una SCIA per la ristrutturazione di un opificio. Il giudice di primo grado, con sentenza in forma semplificata, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività: l’ordine del 2 marzo 2023 aveva natura di provvedimento definitivo, mentre la successiva nota del 29 maggio 2023 era atto meramente confermativo, privo di istruttoria e motivazione ulteriore.
La società ha proposto appello, contestando la qualificazione in rito e sostenendo che la previsione, contenuta nell’ordine, della possibilità di presentare osservazioni ai fini dell’eventuale revoca avrebbe attribuito all’atto natura di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, con conseguente non definitività e non immediata lesività. Ha quindi riproposto i motivi del ricorso introduttivo. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio la società ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva rilasciato, in data 7 luglio 2025, l’autorizzazione unica ZES n. 291 per il medesimo intervento edilizio. Secondo l’appellante tale titolo costituirebbe provvedimento autonomo e assorbente, idoneo a superare ogni precedente determinazione comunale, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Collegio riqualifica l’istanza come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello. Richiama il principio, qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte dispone dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7598 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4789 del 2021. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: non può quindi che prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del grado tra le parti. Il Collegio non esamina nel merito i motivi di appello e quelli riproposti, assorbiti dalla pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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