Il termine disciplinare decorre dalla sentenza penale irrevocabile comunicata (Cons. Stato n. 9041 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 quando i fatti emergono da un procedimento penale, decorre dalla comunicazione all’amministrazione della sentenza penale irrevocabile, non dalla pubblicazione del dispositivo né dal deposito della motivazione di una pronuncia ancora impugnabile. Una diversa interpretazione, che anticipasse il dies a quo, sarebbe irragionevole e contraria al buon andamento, perché costringerebbe l’amministrazione a determinarsi su una ricostruzione dei fatti ancora suscettibile di revisione. La valutazione di gravità dei fatti e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare non è leso quando l’amministrazione ritenga superflui i testi a discarico rispetto all’accertamento già compiuto dal giudice penale nel contraddittorio.
Il Fatto
L’appellante, ex ispettore della polizia di Stato, è stato tratto a giudizio per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, l’amministrazione lo sospendeva cautelativamente dal servizio nel dicembre 2010. Il Tribunale di Cassino, all’esito del giudizio abbreviato, lo condannava in primo grado, riqualificando i fatti come abuso d’ufficio. La Corte d’appello di Roma, nel gennaio 2017, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, qualificando però il fatto come corruzione propria; la pronuncia diveniva irrevocabile nel maggio 2017.
Nel frattempo la sospensione cautelare veniva revocata per decorso del termine massimo, ma le verifiche di idoneità davano esito negativo e l’interessato cessava dai servizi di polizia. Avviata l’inchiesta disciplinare, il Questore deferiva l’esponente al Consiglio provinciale di disciplina, che proponeva la destituzione, poi decretata nel maggio 2018. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e l’interessato appellava.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’esaurimento del potere disciplinare, perché il procedimento sarebbe stato avviato oltre i centoventi giorni dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i termini decorrono dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna o dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Tale approdo è coerente con la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto irragionevole far decorrere il termine dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione.
La Sezione ribadisce che la disposizione va riferita alla sentenza penale definitiva, come affermato da Cons. St. n. 3151/2008, e richiama Cons. St. n. 667/2025, che ha escluso la rilevanza di precedenti comunicazioni di sentenze ancora impugnabili. Nel caso concreto la sentenza era divenuta irrevocabile il 25 maggio 2017 ed è stata trasmessa all’amministrazione il 25 settembre 2017: da tale data decorrono i centoventi giorni, coincidendo l’avvio con la nomina del funzionario istruttore del 25 ottobre 2017. Non rilevano né la pubblicazione del solo dispositivo, privo di motivazione, né il deposito della motivazione, intervenuto quando la sentenza non era ancora definitiva.
Il secondo motivo lamenta la lesione del diritto di difesa per il diniego di testimonianze. Il Collegio osserva che il giudice penale ha accertato i fatti nel contraddittorio con l’interessato e che il Consiglio di disciplina ha comunque vagliato le memorie, coincidenti con quelle già sottoposte al giudice penale. L’appellante non ha indicato quali circostanze fattuali i testi avrebbero potuto chiarire, rendendo la censura indimostrata.
Il terzo motivo riguarda la sproporzione della sanzione. La valutazione di gravità è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle forme sintomatiche, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 1858/2017. I fatti addebitati e la circostanza che non si trattasse della prima mancanza, bensì della settima, escludono la manifesta sproporzione. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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