Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 28 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del conto può disporre il discarico dell’agente contabile sulla base della condivisibilità della relazione del magistrato designato, senza procedere a una specifica e analitica revisione del conto giudiziale, ove il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non rechi più l’indicazione della verifica di rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Corte. Il conto, per essere idoneo, deve essere “idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile” ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. L’ottimale utilizzo delle risorse istruttorie giustifica la destinazione dell’attività ad altre figure di agenti contabili. Le conclusioni conformi del Procuratore regionale integrano il presupposto del discarico.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto al registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, proponendo il discarico.
La questione sottoposta al giudice contabile attiene quindi alla possibilità di pronunciare il discarico senza sottoporre il conto a una specifica revisione analitica, in un contesto in cui il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025 non reca più l’indicazione della verifica di rispondenza del conto alle pregresse indicazioni della Corte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla considerazione che, con riferimento alla corretta predisposizione dei conti giudiziali dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari, la Corte ha formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni, in ossequio al principio secondo cui il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
La relazione del giudice designato dà atto che, per i conti nuovamente depositati in esito a tali sentenze-ordinanze, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.
Il giudice contabile rileva poi come la verifica di tale rispondenza non risulti più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025: da qui la considerazione, fatta propria dal Collegio, che la prosecuzione di una siffatta analitica verifica mal si concili con l’ottimale utilizzo delle risorse istruttorie, che vanno prioritariamente destinate ad altre figure di agenti contabili.
Il Collegio, tenuto conto della condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore, nonché delle conclusioni conformi del Procuratore regionale, ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto, senza necessità di sottoporlo a specifica revisione.
La conseguenza processuale è la pronuncia di discarico dell’agente contabile in relazione al conto giudiziale in epigrafe, con il nulla sulle spese e il mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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