La motivazione apparente della sentenza tributaria integra error in procedendo, non omesso esame (Cass. civ. Sez. 5 n. 16872 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice tributario affetta da motivazione apparente, la quale determina la nullità della pronuncia per mancanza di un requisito essenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992. La motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Il giudice d’appello ha il dovere di esaminare i motivi di gravame e di fornire una risposta argomentata alle censure sollevate, non essendo sufficiente un generico rinvio alla decisione di primo grado o l’utilizzo di formule stereotipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, recependo i rilievi constatati nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, emetteva nei confronti del contribuente due avvisi di accertamento per le annualità d’imposta 2010 e 2011, con i quali venivano accertati ricavi non dichiarati e conseguente maggiore IVA per entrambi i periodi di imposta.
Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello, lamentando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello, ritenendo la sentenza impugnata “ben motivata”. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente, precisando che la censura di motivazione apparente non implica una richiesta di riesame del merito, bensì un controllo sulla stessa esistenza e comprensibilità della ratio decidendi, rientrando a pieno titolo nell’ambito del giudizio di legittimità. Quanto al principio di autosufficienza, la Corte ha ritenuto rispettato l’art. 366 c.p.c., atteso che la doglianza verteva sulla motivazione della sentenza impugnata, il cui testo era ampiamente trascritto e analizzato nel ricorso.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso richiamando il principio, consolidato secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Tale vizio, che integra una violazione di legge processuale, determina la nullità della sentenza per mancanza di un requisito essenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, a fronte di un appello che lamentava specificamente l’impossibilità di comprendere il percorso logico seguito dai primi giudici per determinare un abbattimento della base imponibile, aveva risposto con affermazioni apodittiche e di stile, limitandosi a statuire che la sentenza di primo grado fosse “ben motivata” in quanto contenente gli elementi formali previsti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, aggiungendo frasi generiche. Tali asserzioni non integrano una motivazione idonea a superare il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., poiché il giudice d’appello ha il dovere di esaminare i motivi di gravame e di fornire una risposta argomentata alle censure sollevate, non essendo sufficiente un generico rinvio alla decisione di primo grado o l’utilizzo di formule stereotipate.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.