Certificazioni ISO nei raggruppamenti con consorzi e insindacabilità dell’errore nell’offerta (Cons. Stato n. 2129 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che, per l’attribuzione del punteggio premiale, impone il possesso delle certificazioni ISO in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici si applica anche quando il consorzio partecipa in raggruppamento temporaneo, a prescindere dal modello soggettivo di partecipazione. Le due previsioni, graficamente contigue, vanno lette le une per mezzo delle altre ex art. 1363 cod. civ., non contrapposte. L’inserimento delle copie dei certificati nella busta della documentazione amministrativa anziché in quella dell’offerta tecnica integra un errore non scusabile e non emendabile d’ufficio, non riconoscibile dalla commissione al momento della valutazione e non sanabile mediante soccorso istruttorio. La correzione è possibile solo alle condizioni e nei termini dell’art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La Provincia di Padova indice una gara per la realizzazione della variante alla strada provinciale, di importo pari a 3.340.000,00 euro. Al disciplinare è prevista l’attribuzione di 5 punti per il possesso della certificazione ISO 45001 e di 5 punti per la certificazione ISO 14001. Per entrambe la legge di gara richiede che, in caso di RTI, tutti gli operatori riuniti siano in possesso della certificazione e che, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 36/2023, la stessa sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.
Il raggruppamento guidato dalla società mandataria si classifica quarto, senza ottenere i punteggi per i due criteri, perché la consorziata esecutrice designata dal consorzio artigiano non viene considerata. La società chiede il riesame e il riconoscimento dei punti, assumendo che le certificazioni fossero state inserite nella busta amministrativa. L’aggiudicazione va al raggruppamento primo classificato. Il TAR Veneto accoglie il ricorso della quarta classificata, annulla l’aggiudicazione e ordina la rideterminazione del punteggio. Propongono appello l’aggiudicataria e, in via incidentale, la quarta classificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale, con cui si sostiene che il disciplinare avrebbe dettato due regole distinte e non cumulabili per raggruppamenti e consorzi. L’argomento non convince. La stessa legge consente ai consorzi di partecipare come componenti di RTI ex art. 65, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, sicché la partecipazione consortile non costituisce modello autonomo e differenziato. La seconda previsione non si contrappone alla prima, ma la completa, secondo la lettura sistematica imposta dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
La ratio è coerente con la diversa natura degli istituti. I raggruppamenti non danno luogo a un soggetto giuridico autonomo: sono gli operatori riuniti a eseguire la prestazione. I consorzi stabili e artigiani, invece, sono soggetti autonomi che eseguono in proprio o per mezzo delle consorziate. La regola vale in entrambe le ipotesi, perché è il consorzio a partecipare e la certificazione della consorziata esecutrice attiene alle capacità esecutive. L’interpretazione teleologica è conforme al principio del risultato ex art. 1, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e mira a garantire standard di sicurezza e ambientali.
Passando all’appello principale, i motivi dal secondo al sesto sono fondati. Le clausole sull’offerta tecnica, non impugnate, erano chiare nel richiedere che la busta n. 2 contenesse le dichiarazioni e le copie delle certificazioni. L’inserimento nella busta amministrativa è sganciato dal disciplinare e costituisce errore non scusabile. Non si tratta di errore materiale correggibile: la riconoscibilità va riferita alla commissione al momento della valutazione, e l’inversione procedimentale non imponeva l’apertura della busta amministrativa di chi non era nei primi due posti.
Il Collegio esclude il ricorso al soccorso istruttorio, non esperibile per la documentazione che compone l’offerta tecnica ex art. 101, commi 1 e 4, d.lgs. n. 36/2023. La segnalazione tardiva, successiva alla graduatoria, ha fatto decadere il concorrente dalla facoltà di rettifica. La facoltà di verificare la documentazione amministrativa di altri concorrenti non può convertirsi in strumento per riaprire la valutazione tecnica, pena la violazione della par condicio.
In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese dei due gradi per la novità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole