Procedimento disciplinare universitario e garanzie difensive dell’incolpato (TAR Lombardia n. 2986 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico degli studenti universitari la contestazione degli addebiti è specifica quando offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato, tenuto conto del contesto; la completezza della difesa svolta in sede di giustificazioni costituisce elemento sintomatico dell’assenza di genericità. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale: non si estendono ad esso le garanzie proprie del processo penale, né la garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. è invocabile al di fuori del procedimento giurisdizionale. Le irregolarità della comunicazione di avvio non inficiano il provvedimento conclusivo ove non abbiano compromesso lo scopo di rendere edotto l’incolpato dei fatti contestati. La valutazione di gravità dei fatti e la scelta della sanzione integrano discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.

Il Fatto

Uno studente, iscritto a un corso di laurea magistrale di un Ateneo milanese, impugna la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’Università per tre anni, adottata dal Consiglio accademico per molestie nei confronti di altre studentesse, unitamente all’atto rettorale che l’ha resa esecutiva e ne ha disposto l’inserimento nel fascicolo personale e la comunicazione ad altri istituti.

Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, la genericità degli addebiti, la mancanza della relazione del Rettore prescritta per le sanzioni più gravi, l’invio dell’atto di incolpazione a mezzo posta elettronica non certificata anziché raccomandata, il difetto di proporzionalità e l’estraneità dei fatti contestati alle norme di comportamento d’Ateneo, essendo avvenuti presso la propria abitazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione della difesa dell’Ateneo sull’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente alle ore 14:26 dell’ultimo giorno utile. Richiamando l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. e un indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, il Tribunale afferma che, in presenza di udienza già fissata, il deposito oltre le ore 12:00 è tardivo e la memoria non va utilizzata.

Nel merito, i primi due motivi sono respinti congiuntamente. Dalla documentazione del procedimento emerge che lo studente ha individuato l’episodio contestato e ne ha offerto una lettura diversa, dapprima in Commissione disciplinare e poi dinanzi al Consiglio accademico. La contestazione ha dunque raggiunto lo scopo di consentire la difesa. Il Tribunale richiama l’orientamento per cui la specificità si apprezza fuori da schemi rigidi, verificando se la mancata precisazione di elementi di fatto abbia determinato un’incertezza insuperabile nell’individuazione dei comportamenti imputati, e valorizza la completezza delle giustificazioni rese come indice dell’assenza di genericità.

Quanto alle garanzie procedimentali, il Collegio sottolinea che il procedimento disciplinare non è giurisdizionale e che non è possibile estendere ad esso le garanzie del processo penale. Richiama la giurisprudenza sulla diversità di natura e finalità tra sanzione disciplinare e sanzione penale e sulla non necessaria audizione dell’incolpato nella fase preliminare, estendendo tali principi all’ordinamento universitario. Le irregolarità formali della comunicazione non producono vizi di legittimità se non hanno compromesso lo scopo informativo.

La censura sulla mancata relazione del Rettore è infondata: il Rettore si è avvalso della Commissione appositamente nominata, presieduta dal Dean della Scuola di legge, cui si deve la relazione sui fatti, richiamata nel verbale del Consiglio accademico. Sul difetto di proporzionalità, il Tribunale ribadisce che la gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento, nella specie insussistenti.

L’ultimo motivo è respinto richiamando il Codice di comportamento e il Regolamento didattico d’Ateneo, che impongono il rispetto dell’integrità personale e della dignità altrui, nonché l’art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935, che estende la giurisdizione disciplinare anche ai fatti compiuti fuori dai locali universitari quando siano lesivi della dignità e dell’onore. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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