Art. 106.
Intervento su istanza di parte
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO IV — DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 106.
Intervento su istanza di parte
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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