La non ammissione scolastica per insufficienze non è manifestamente irrazionale (TAR Emilia-Romagna n. 259 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare avverso la delibera di non ammissione alla classe successiva, il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella del consiglio di classe, potendo sindacare solo la manifesta irragionevolezza o l’errore di fatto delle insufficienze attribuite. La non ammissione fondata su insufficienze, di cui una grave, non presenta profili di fumus boni iuris quando non risultino gravi violazioni procedurali idonee a inficiare le valutazioni dei docenti. Le censure ulteriori formulate con memoria non possono essere valorizzate nella fase cautelare, dovendo essere veicolate formalmente mediante ricorso per motivi aggiunti.
Il Fatto
Il genitore di una studentessa del Liceo Scientifico di Modena ha impugnato la delibera del consiglio di classe che, all’esito dello scrutinio finale per l’anno scolastico 2025/2026, ha disposto la non ammissione della minore alla classe successiva. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera e degli atti presupposti, con particolare riferimento ai giudizi nelle discipline Italiano, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte, Comportamento e Geostoria, oltre alla contestazione delle disposizioni del PTOF.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna, nella camera di consiglio del 28 luglio 2026, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento. In via preliminare, il Collegio ha precisato che le doglianze contenute nella memoria depositata in data 23 luglio 2026 non possono essere valorizzate, in quanto prospettano censure ulteriori che devono essere veicolate formalmente mediante ricorso per motivi aggiunti.
Nel merito della valutazione cautelare, il Collegio ha escluso che le censure dedotte con il ricorso introduttivo siano tali da far ritenere manifestamente irragionevoli o errate le insufficienze attribuite in sede di scrutinio finale, di cui una grave. Il sindacato del giudice amministrativo, nella fase cautelare, è limitato ai profili di evidente illogicità o di travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo collegiale.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza di gravi violazioni procedurali che possano inficiare le valutazioni operate dagli insegnanti e dal consiglio di classe. L’assenza di tali vizi, unita alla non manifesta irragionevolezza delle insufficienze, ha determinato il rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase sono state integralmente compensate. Il provvedimento è stato adottato con l’obbligo di oscuramento delle generalità della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, par. 1, lett. f), Reg. (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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