Accreditamento provvisorio e risarcimento: il danno-conseguenza richiede l’autorizzazione (Cons. Stato n. 8106 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illegittimo diniego di accreditamento provvisorio in favore di struttura sanitaria privata già convenzionata, il giudice deve accertare il solo danno-conseguenza, quale pregiudizio patrimoniale che sia effetto immediato e diretto dell’illecito ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., applicabile in virtù dell’art. 2056 cod. civ.. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria costituisce prius logico-giuridico dell’accreditamento a mente degli artt. 8-bis, terzo comma, e 8-ter d.lgs. n. 502/1992, e il trasferimento in altra sede di struttura già autorizzata ne richiede una nuova. Il diritto al passaggio all’accreditamento provvisorio riconosciuto dall’art. 6 della legge n. 724/1994 non sana le carenze autorizzatorie preesistenti e non fonda la risarcibilità dei mancati introiti maturati in assenza del titolo. Incombe sull’attore, senza i temperamenti del metodo acquisitivo propri dell’azione di annullamento, la prova puntuale del nesso eziologico secondo la regula iuris dell’art. 2697, primo comma, cod. civ..
Il Fatto
Un’associazione di tutela dei malati di diabete, operante dal 1987 in regime di convenzione con l’azienda sanitaria capitolina e inserita dal 1988 tra le strutture diabetologiche, dopo il passaggio al sistema di accreditamento veniva ammessa nel 1997 al regime provvisorio. Nel 2006 l’azienda sanitaria, rilevata la mancata inclusione nell’albo dei soggetti provvisoriamente accreditati, diffidava l’associazione dall’operare per conto del servizio sanitario e sospendeva i pagamenti. Impugnati i provvedimenti di diniego di riammissione, il TAR Lazio respingeva i motivi aggiunti; il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5838 del 2017, accoglieva l’appello riconoscendo il diritto dell’associazione a restare iscritta nell’elenco alla data della diffida.
Instaurato il giudizio risarcitorio, il TAR capitolino condannava in solido la regione e l’azienda sanitaria al pagamento di euro 70.000,00, determinati in via forfetaria, per il solo periodo compreso tra l’11 maggio 2007, data di rilascio dell’autorizzazione comunale per la sede effettivamente utilizzata, e il 5 maggio 2008, data della richiesta di autorizzazione per una nuova sede rimasta non esitata. L’associazione appellava contestando i dies a quo e ad quem del periodo risarcibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive la controversia al quantum, essendo incontestato il diritto dell’appellante a operare in regime di accreditamento provvisorio nel periodo considerato dal primo giudice. La mancata impugnazione incidentale della condanna e il pagamento integrale della somma da parte delle amministrazioni determinano il passaggio in giudicato della pronuncia in parte qua. Il thema decidendum si riduce quindi alla configurabilità del danno-conseguenza nei segmenti temporali esclusi dal TAR.
Richiamata la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica, e i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità del danno, la Corte applica alla fattispecie il chiaro disposto degli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. n. 502/1992: l’esercizio dell’attività sanitaria, anche non accreditata, presuppone l’autorizzazione, richiesta pure per il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate. Il diritto al passaggio all’accreditamento provvisorio riconosciuto dall’art. 6 della legge n. 724/1994, come interpretato dalla sentenza n. 5838 del 2017, non vale a sanare le carenze autorizzatorie preesistenti.
Quanto al primo periodo, la Corte esclude che la questione sia coperta da giudicato: l’accertamento contenuto nella precedente pronuncia riguarda la sola autorizzazione originaria, anteriore al trasferimento di sede del 2000. Poiché l’associazione ha operato in quei locali senza autorizzazione, rilasciata soltanto l’11 maggio 2007, i mancati introiti non costituiscono conseguenza immediata e diretta del diniego di accreditamento, essendo la carenza di titolo autorizzatorio causa idonea a interrompere il nesso causale.
Analoga conclusione per il periodo successivo al 5 maggio 2008, non essendo mai stata rilasciata l’autorizzazione per la nuova sede e risultando inoppugnato il diniego regionale definitivo. Le vicende dell’intimazione di sfratto e del mutamento di sede restano sfornite di prova, incombendo sull’attore l’onere di allegazione e dimostrazione del nesso eziologico secondo la regula iuris dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., senza i temperamenti del metodo acquisitivo propri dell’azione di annullamento.
L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova