Abbattimento cinghiali in centro abitato: illegittima l’ordinanza senza istruttoria e limiti (TAR Liguria n. 154 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per eccesso di potere, l’ordinanza sindacale che disponga la rimozione e l’abbattimento di esemplari di fauna selvatica in ambito urbano quando l’amministrazione non dia conto degli accertamenti svolti e dell’effettiva entità del fenomeno, limitandosi ad affermazioni assertive sulla presenza degli animali. L’atto è inoltre illegittimo ove non indichi il numero massimo di esemplari abbattibili, risultando in tal modo potenzialmente idoneo a compromettere i livelli minimi di protezione ambientale. Il provvedimento deve infine essere preceduto dalla sperimentazione di metodi ecologici di controllo e stabilire un ordine di priorità che privilegi il ricorso a metodi incruenti, salve le situazioni di oggettivo pericolo o di impossibilità di ricollocazione degli esemplari catturati.

Il Fatto

Con ordinanza n. 3 del 2 marzo 2023 il Comune di Albisola Superiore ha adottato misure per prevenire i rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nel centro abitato. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale ligure n. 29 del 1994, ha incaricato gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale di rimuovere gli esemplari “adusi a frequentare le aree interne ai centri abitati”, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci.

L’associazione ambientalista ricorrente, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, ha impugnato l’ordinanza nella sola parte relativa all’abbattimento dei cinghiali, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposti e per genericità della disposizione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che le censure sono sovrapponibili a quelle già esaminate in ricorsi analoghi, definiti con le sentenze n. 465 del 29 giugno 2024 e n. 381 del 22 maggio 2024, e ritiene di dare continuità a quegli orientamenti.

È fondato il primo motivo. L’ordinanza riferisce in modo assertivo la presenza di cinghiali “urbanizzati” senza il corredo di elementi che consentano di apprezzare l’entità del fenomeno, senza specificare quali accertamenti siano stati svolti e senza dar conto di eventuali aggressioni o di circostanze rivelatrici di un effettivo pericolo. Difetta dunque l’istruttoria e la motivazione.

L’atto è inoltre illegittimo perché non prevede il numero massimo di esemplari abbattibili: esso risulta così potenzialmente idoneo a compromettere le esigenze di preservazione della fauna selvatica e il rispetto dei livelli minimi di protezione ambientale.

Le statuizioni contestate sono infine illegittime perché non precedute dalla sperimentazione di metodi ecologici e perché si risolvono nel conferimento di una sorta di “mandato in bianco” agli agenti, che possono arbitrariamente scegliere tra cattura e abbattimento. Richiamando la sentenza n. 465/2024, il Tribunale ribadisce che il contenuto minimo di determinatezza esclude l’aprioristica parificazione dei due strumenti, dovendo essere stabilito un ordine di priorità che privilegi il ricorso a metodi incruenti, salve le situazioni di oggettivo pericolo o di impossibilità di ricollocazione.

L’ordinanza è pertanto annullata in parte qua, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. È confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione in favore del difensore di € 750,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *