Interdittiva antimafia e frequentazioni qualificate: basta il più probabile che non (TAR Toscana n. 1188 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, i contatti e le frequentazioni dell’imprenditore con soggetti organici alla criminalità organizzata, valutati nel loro complesso e unitamente ai legami familiari, possono fondare la presunzione di infiltrazione mafiosa secondo la logica del “più probabile che non”. Un episodio isolato è di per sé irrilevante, ma i contatti ripetuti e le relazioni qualificate assumono carattere altamente sintomatico. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione prefettizia, ma ne verifica la tenuta sul piano dell’istruttoria e della motivazione. La circostanza che i contatti siano risalenti nel tempo non esclude di per sé la sussistenza del pericolo infiltrativo. Il provvedimento prefettizio che dia conto di una pluralità di elementi sintomatici è immune da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della raccolta e dello smaltimento degli oli esausti impugna davanti al TAR Toscana l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Pisa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fonda sulle frequentazioni dell’amministratore unico della società con soggetti affiliati alla ‘ndrangheta, emergenti da un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Roma nell’ambito della c.d. “Operazione Propaggine”, e sul rapporto di parentela con altro soggetto destinatario di misura cautelare.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 84, comma 4, 91, comma 6, e 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 22, 24 e 25 legge n. 241/1990, sostenendo che le circostanze non la riguarderebbero e che la frequentazione contestata si ridurrebbe a due incontri risalenti a oltre sette anni prima, con conseguente travisamento degli esiti istruttori. La Prefettura resiste chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 203/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ritiene non condivisibili le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. La motivazione dell’interdittiva si incentra sulla posizione dell’amministratore unico, citato nell’ordinanza di custodia cautelare relativa a un soggetto organico alla ‘ndrangheta, e sul legame di fratellanza con altro destinatario di misura cautelare per il delitto di cui all’art. 416 c.p. e art. 7 legge n. 203/91.
Il Tribunale sottolinea che la documentazione in atti descrive un quadro articolato: arresti e rinvii a giudizio per reati di tipo mafioso, contestazioni di acquisizione del controllo di attività economiche in molteplici settori, e un ruolo di direzione attribuito al soggetto affiliato, che aveva come riferimento proprio l’amministratore della società ricorrente. Da qui la conclusione dell’Amministrazione circa l’esistenza di un sodalizio criminoso e di condivisione delle attività illecite.
Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento che attribuisce rilievo ai contatti e alle frequentazioni, anche in ragione delle modalità, dei luoghi e degli orari in cui avvengono, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5462 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5097 del 2023. L’imprenditore che si ponga consapevolmente in dialogo con ambienti mafiosi subisce la perdita di fiducia che il provvedimento prefettizio attesta.
Quanto alla distanza temporale dei contatti, il Collegio richiama le pronunce che ne hanno escluso la valenza elusiva del pericolo infiltrativo (Cons. Stato, Sez. V, n. 3126/2007; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 304 del 2021). Nel caso concreto la pluralità degli elementi esclude la natura occasionale dei contatti e integra fatti oggettivamente sintomatici della concreta plausibilità dei collegamenti con le organizzazioni malavitose secondo il criterio del “più probabile che non”. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna della società alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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