Ottemperanza al giudicato e obbligo di riesame della Presidenza del Consiglio (TAR Puglia n. 261 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, quando non esercita poteri di indirizzo politico ma disimpegna adempimenti amministrativi, è tenuta all’esecuzione del giudicato che le impone di riesaminare il contrasto tra pareri ministeriali ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988. La qualificazione dell’attività come alta amministrazione non sottrae l’Amministrazione all’obbligo di provvedere. Il giudizio di ottemperanza accerta l’illegittimità del silenzio e dichiara l’obbligo di provvedere, restando impregiudicate le scelte di merito. Il termine per l’adempimento può essere fissato in misura superiore all’ordinario termine di trenta giorni, in ragione della complessità e dell’organo chiamato a deliberare.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Puglia ha annullato il decreto del Ministero dell’Ambiente recante giudizio di compatibilità negativo su un progetto di impianto eolico, nonché la presupposta delibera del Consiglio dei Ministri che aveva risolto il contrasto tra il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e quello negativo del Ministero della Cultura.
Dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha invitato la Presidenza del Consiglio a darvi esecuzione, sollecitando la riedizione della valutazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988. L’Amministrazione non ha riattivato il procedimento e ha proposto appello al Consiglio di Stato senza istanza cautelare, lasciando la sentenza pienamente esecutiva. Di qui il ricorso, con richiesta di determinazione delle modalità esecutive ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 non obbliga il Presidente del Consiglio a sottoporre il conflitto al Consiglio dei Ministri, che “può” e non “deve” disporne la convocazione, e secondo cui la decisione resta atto di alta amministrazione espressione di amplissima discrezionalità.
Il Collegio non segue tale impostazione. Richiamando la giurisprudenza di merito su fattispecie analoghe, osserva che la controversia non è diretta a rivendicare un provvedimento attributivo del bene della vita, ma esclusivamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e alla declaratoria dell’obbligo di provvedere. Restano quindi estranee al thema decidendum le censure sulla sindacabilità dell’atto di alta amministrazione.
Il Tribunale riconosce che la Presidenza del Consiglio è depositaria dei poteri di indirizzo politico del potere esecutivo e che larga parte della sua attività rientra nella alta amministrazione. Nondimeno, essa opera in una varietà articolata di casi come ordinaria pubblica amministrazione, dovendo disimpegnare adempimenti amministrativi non difformi da quelli posti a carico di ogni altro soggetto pubblico.
Vertendosi in un’ipotesi di mero accertamento del silenzio e del consequenziale obbligo di provvedere, il Collegio sancisce l’obbligo per la Presidenza di eseguire la sentenza, nella parte in cui prescrive di rieditare la valutazione ai sensi della legge n. 400/1988, restando impregiudicate le scelte di merito.
Il termine per l’adempimento è fissato in novanta giorni, corrispondente al triplo dell’ordinario termine di trenta giorni di cui all’art. 117 cod. proc. amm., decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, affinché il Segretariato generale assuma i provvedimenti consequenziali e fissi la questione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità del caso e delle incertezze giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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