Natura privata dell’area e atto d’obbligo edilizio non traslativo della proprietà (Cons. Stato n. 4251 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto d’obbligo sottoscritto dal privato per conformarsi alla prescrizione apposta alla licenza edilizia, consistente nell’arretramento del muro di confine per consentire l’allargamento della sede stradale, ha finalità meramente conformativa e non produce alcun effetto traslativo della proprietà in favore del Comune, né determina l’asservimento dell’area a uso pubblico. L’area resta privata, e la circostanza che l’atto non sia mai stato trascritto in favore dell’Ente conferma l’assenza di acquisto. La destinazione pluridecennale dell’area a stalli di sosta tariffata non integra gli estremi dell’usucapione del diritto di uso pubblico quando il nuovo piano di sosta ne abbia escluso la riapposizione con provvedimento definitivo. I dissuasori in pietra collegati da catena, per la loro agevole amovibilità, costituiscono semplice arredo stradale e non trasformano in modo irreversibile l’assetto dei luoghi.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari di un immobile prospiciente una particella di terreno, avevano chiesto al Comune la rimozione dei dissuasori in pietra collocati al confine della particella dalla proprietà vicina, sostenendo la natura pubblica dell’area. Essi fondavano la pretesa su una prescrizione della licenza edilizia del 1974, rilasciata alla dante causa della controinteressata, che imponeva l’arretramento del muro per l’allargamento della strada, e sull’atto d’obbligo del 22 gennaio 1974.

Il Comune, con nota del 24 giugno 2022, aveva escluso la proprietà pubblica della particella e confermato l’archiviazione del procedimento di rimozione degli stalli. Il TAR Campania, sede di Salerno, ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa al mancato ripristino degli stalli, per natura confermativa della nota rispetto a un provvedimento anteriore non impugnato, e lo ha respinto nel resto. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame, ritenendo infondate le censure nel merito e prescindendo dalle eccezioni di rito assorbite, in applicazione del criterio della ragione più liquida.

Sul primo motivo, i giudici di Palazzo Spada condividono la lettura del Comune: la prescrizione e l’atto d’obbligo miravano solo a non compromettere la destinazione dell’area ad allargamento della sede stradale prevista dallo strumento urbanistico, rimasta inattuata e confermata dal nuovo PUC. Da tali atti non scaturivano né il trasferimento dell’area, né l’asservimento a finalità pubblicistiche. Dalla lettura degli atti non emerge alcuna efficacia traslativa, e l’atto d’obbligo non è mai stato trascritto in favore dell’Ente; le visure catastali confermano la proprietà privata.

Quanto all’usucapione del diritto di uso pubblico, l’assunto è smentito dal provvedimento del 13 maggio 2022, che ha archiviato l’istanza di ripristino degli stalli perché non più previsti dal nuovo piano di sosta. Il termine “casa” nel testamento olografo è formulazione atecnica e non implica riconoscimenti.

Sul secondo motivo, i dissuasori amovibili sono qualificati come arredo stradale e non contrastano con la destinazione dell’area, a differenza della recinzione traslata, inibita perché in contrasto con l’art. 45 delle N.T.A. del P.U.C.

Sul terzo motivo, la nota del 24 giugno 2022 è atto meramente confermativo del provvedimento del 13 maggio 2022, non impugnato e ormai consolidato. La statuizione di inammissibilità, pur contenuta nella motivazione, integra il dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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