Autotutela antitrust: la sentenza penale non impone il riesame (Cons. Stato n. 3526 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di revoca in autotutela di una sanzione antitrust già confermata dal giudice amministrativo costituisce conferma in senso proprio, e non atto meramente confermativo, allorché l’Autorità abbia svolto una nuova attività valutativa sulle circostanze dedotte. Non integra tuttavia una ragione di giustizia ed equità idonea a imporre l’autotutela doverosa la sopravvenuta assoluzione in sede penale degli esponenti delle società sanzionate. Il diverso esito del giudizio penale non priva di rilievo l’accertamento del giudice amministrativo, reso su prove ritualmente acquisite e secondo lo specifico standard probatorio del diritto antitrust. La qualificazione della sanzione come “sostanzialmente penale” estende talune garanzie all’incolpato, ma non rende iniquo il giudizio amministrativo che abbia avuto esito differente.

Il Fatto

Le società appellanti erano state sanzionate dall’AGCM con provvedimento del 17.4.2019 per un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 del T.F.U.E., consistente in una concertazione “a scacchiera” sulle offerte di una gara Consip per servizi di facility management. Il ricorso era stato respinto dal TAR Lazio e l’appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3572 del 2022.

Dopo la definizione del giudizio amministrativo, le società chiedevano all’Autorità la revoca in autotutela, deducendo il mutamento del quadro fattuale per effetto di pronunce amministrative e, soprattutto, dell’assoluzione degli imputati nel processo penale per turbativa d’asta. L’AGCM respingeva l’istanza e, poi, la richiesta di sospensione del pagamento della sanzione. Il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile, per natura meramente confermativa dell’atto, e comunque infondato nel merito. Le società appellano.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio corregge il giudice di primo grado: il provvedimento impugnato non è meramente confermativo. L’Autorità ha svolto una nuova valutazione, escludendo i presupposti della revoca sulla base della già accertata insussistenza di illegittimità del provvedimento sanzionatorio. La figura dell’atto confermativo ricorre solo quando il secondo atto riproduce il contenuto del precedente senza nuova istruttoria né riesame degli interessi in gioco, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5234 del 2023 e Sez. VI, n. 5724 del 2023.

Il motivo è però inammissibile per difetto di interesse: il TAR ha reso una doppia motivazione, esaminando anche il merito, e l’accoglimento della censura avrebbe comportato la cognizione del merito da parte del Collegio, peraltro già investito dal secondo e dal terzo motivo. Richiama sul punto Adunanza plenaria n. 16 del 2024.

Nel merito, il Collegio esclude ogni obbligo di autotutela doverosa. L’accertamento dell’intesa si fonda su prove ritualmente acquisite e valutate secondo lo specifico standard probatorio antitrust illustrato dalla sentenza n. 3572 del 2022. Le sentenze penali di assoluzione hanno oggetto differente, afferendo alla responsabilità personale di soggetti che hanno agito per conto delle società, e non elidono la valutazione del giudice amministrativo, stante la diversità dei presupposti e delle regole di giudizio.

La non condivisibilità dell’accertamento giurisdizionale non costituisce ragione per l’annullamento in autotutela di un provvedimento esente da vizi di legittimità: diversamente opinando si introdurrebbe uno strumento di implicita revisione di una sentenza passata in giudicato, non previsto da alcuna disposizione di legge. La natura “sostanzialmente penale” della sanzione, infine, estende alcune garanzie all’incolpato, ma non rende iniquo il giudizio amministrativo che, nel rispetto dell’art. 6 della Convenzione E.D.U., abbia avuto esito diverso dal giudizio penale.

Sul terzo motivo, relativo al diniego di sospensione del pagamento, il Collegio esclude l’invalidità derivata e il difetto di motivazione. La sospensione costituisce un pactum de non petendo o tolleranza dell’inadempimento e, in ragione della natura doverosa dell’azione di recupero, è essa stessa a dover essere motivata, con indicazione della base legale. L’appello è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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