Aree idonee FER e parere non vincolante della Soprintendenza illegittimo diniego comunale (TAR Molise n. 190 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto di impianto fotovoltaico destinato a sorgere in un’area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c ter, nn. 1 e 2, del d.lgs. n. 199/2021 beneficia della disciplina di semplificazione e accelerazione dettata per gli impianti FER. In tale ipotesi il parere della Soprintendenza, reso nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio ma non vincolante per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Il Comune che recepisce acriticamente il parere contrario e omette il bilanciamento tra gli interessi pubblici in conflitto adotta un provvedimento illegittimo. Le prescrizioni del P.T.P.A.A.V., del regolamento comunale e della previgente disciplina regionale sulle aree non idonee cedono di fronte alla normativa primaria sopravvenuta, che ha impresso all’area il crisma dell’idoneità.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha avviato nel giugno 2023 la Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per realizzare nel Comune di Larino un impianto fotovoltaico a terra di potenza in immissione pari a 4.959 kW, con le relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale. Il progetto insiste su area agricola qualificata come idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c ter, del d.lgs. n. 199/2021, in quanto racchiusa entro 500 metri da zone a destinazione industriale e da stabilimenti.

Dopo un primo parere comunale negativo, la società ha depositato integrazioni documentali. Il Comune ha quindi avviato il procedimento e acquisito il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio e quello contrario della Soprintendenza. Con due note del 21 marzo 2024 il Comune ha comunicato il divieto di dare inizio ai lavori e il diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Contro tali atti, e contro i pareri presupposti, la società ha proposto ricorso articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari di estromissione della Regione e dell’Unione dei Comuni e quella di inammissibilità per mancata impugnazione integrale dei pareri, rilevandone la genericità. Nel merito ha ritenuto fondato il primo motivo: l’area è idonea ex lege e il Comune ha recepito acriticamente i pareri contrari, erroneamente considerati vincolanti, omettendo il bilanciamento tra interessi pubblici in conflitto, vieppiù doveroso in presenza di un sito qualificato come preferenziale.

Il secondo motivo è stato invece rigettato: la difesa comunale ha documentato la delega di funzioni in materia paesaggistica, risalente alla legge regionale Molise n. 16/1994 e concretizzata nella determina regionale n. 5825 del 30.10.2020, non contestata dalla ricorrente. Nessuna nullità per difetto assoluto di attribuzioni, dunque.

Accolto il terzo motivo nei profili 3.I, 3.II e 3.V. Le prescrizioni del P.T.P.A.A.V. n. 2, richiamate dal Comune, cedono di fronte alla normativa primaria sopravvenuta. La D.G.R. n. 187/2022, che qualificava come non idonei i terreni agricoli irrigui, risulta superata dalla D.G.R. n. 158/2023, espressamente orientata al favor per la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, della quale i provvedimenti impugnati non tengono alcun conto. Anche il regolamento comunale n. 36/2010 deve ritenersi superato, come confermato dalla nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 124474 del 28.7.2023.

Fondato anche il quarto motivo. Le valutazioni della Soprintendenza sono generiche e ipotetiche quanto al contesto archeologico, contraddittorie in tema di impatto percettivo e irragionevoli sull’effetto cumulo, computando impianti meramente in valutazione. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati, esclusi il regolamento comunale, le norme del P.T.P.A.A.V. e la D.G.R. n. 187/2022; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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