Nessuna applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973 alla pensione civile dell’ex militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 269 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non trova applicazione nei confronti dell’ex militare che, alla cessazione dal servizio, sia stato collocato in quiescenza come dipendente civile e si veda liquidare una pensione civile. La norma è inequivocamente dettata per le pensioni militari e per i militari cessati dal servizio. Difetta pertanto il presupposto soggettivo di applicabilità del referente normativo, a nulla rilevando il richiamo ai principi delle SS.RR. n. 1 e 12/2021, resi su vicende relative a pensioni militari. La qualificazione del trattamento pensionistico, desunta dal provvedimento di liquidazione e dalla posizione rivestita all’atto della cessazione, prevale sull’inquadramento storico del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 1981 al 31.12.2012 e, dal 01.01.2013 fino al 31.08.2020, alle dipendenze del Ministero della difesa – personale civile, con qualifica di seconda area – fascia 2 alla cessazione. Collocato in quiescenza con pensione anticipata liquidata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo della quota retributiva mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota del 2,445% per ogni anno utile maturato al 31.12.1995.
A fondamento della pretesa il ricorrente richiamava i principi affermati dalle SS.RR. n. 1 e 12/2021 della stessa Corte. L’INPS, costituendosi, eccepiva l’infondatezza del ricorso, valorizzando l’orientamento espresso dal locale Giudice di Appello con la sentenza n. 55/A/2024, che aveva escluso l’applicabilità della norma invocata allorché l’ex militare si sia visto liquidare una pensione civile.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti siciliana respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione del trattamento pensionistico in godimento. Dall’esame del provvedimento di liquidazione emerge che lo stesso è indirizzato al Ministero della difesa – personale civile e che il ricorrente è qualificato come ex dipendente del medesimo ente, cessato dal servizio per dimissioni volontarie. Da ciò la Corte desume che la pensione attualmente goduta è una pensione civile.
Su questa premessa si innesta il richiamo all’arresto del locale Giudice di Appello, sentenza n. 55/A/2024, reso in fattispecie sostanzialmente speculare e condiviso dal giudice contabile. Il principio ivi affermato è che la cessazione dal servizio dell’ex militare come civile esclude in radice la possibilità di rivendicare l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
La ragione è testuale: la norma è inequivocamente declinata a proposito delle pensioni militari o dei militari cessati dal servizio. Il presupposto di applicabilità dell’invocato referente normativo difetta dunque in radice quando il rapporto si sia concluso con una qualifica civile e il trattamento liquidato abbia natura civile. La Corte non procede a un riesame del percorso argomentativo delle SS.RR. n. 1 e 12/2021, ma ne circoscrive l’ambito applicativo alle vicende pensionistiche militari.
La pretesa esperita non può quindi trovare favorevole ingresso. Quanto alle spese, la parziale novità della questione giustifica la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Nota della Redazione
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