Artato frazionamento eolico: rileva la data di entrata in esercizio (Cons. Stato n. 5436 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito soggettivo dell’artato frazionamento, di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 23 giugno 2016, si valuta alla data di entrata in esercizio degli impianti, non a quella di presentazione della domanda di ammissione agli incentivi. Rileva l’unicità dell’intervento di realizzazione, cui sono correlati gli investimenti da remunerare equamente. Il trasferimento di uno degli impianti a un soggetto autonomo, intervenuto prima della domanda, non esclude l’integrazione della fattispecie. Ai fini del presupposto oggettivo, i misuratori e gli impianti di connessione rientrano nella nozione di impianto ex art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 2016, sicché la collocazione dei contatori sulla medesima particella catastale corrobora la contiguità. Il GSE esercita un potere di verifica dei requisiti per l’incentivo distinto dal controllo di legittimità del titolo abilitativo.
Il Fatto
La società appellante chiedeva al GSE l’accesso ai meccanismi di incentivazione per un impianto eolico onshore di potenza inferiore a 60 kW. Il Gestore negava l’accesso, ravvisando un’ipotesi di artato frazionamento rispetto a un altro impianto riconducibile al medesimo gruppo societario. La società impugnava il diniego e il preavviso di rigetto davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’accertamento del diritto alle tariffe incentivanti.
Con motivi aggiunti gravava il provvedimento che aveva respinto l’istanza di riesame. Il TAR respingeva il ricorso e condannava la società alle spese. Proponeva quindi appello, dolendosi della configurazione del frazionamento, dell’indebito sindacato sul titolo abilitativo e del mancato perfezionamento del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il presupposto oggettivo. La società sosteneva che gli impianti non fossero contigui e che la localizzazione di contatori e POD dipendesse da scelte del gestore di rete. La Sezione richiama la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 23 giugno 2016 e osserva che i misuratori fanno parte dell’impianto, essendo funzionali alla quantificazione degli incentivi. Il contatore di scambio, posto sul punto di consegna, conteggia l’energia immessa in rete, sicché rientra tra gli elementi costitutivi.
La Corte distingue i precedenti invocati dall’appellante: essi riguardano il punto di connessione, estraneo all’impianto del privato, mentre nel caso di specie si discute della collocazione del misuratore, elemento autonomamente considerato dalla norma. Poiché i POD e i contatori insistono sulla medesima particella catastale, sussiste la contiguità. Gli ulteriori indici — coincidenza delle date di autorizzazione, di entrata in esercizio e di inizio e fine lavori — confermano l’unitarietà dell’operazione.
Sul piano soggettivo, la Sezione respinge la tesi secondo cui rileverebbe il momento della domanda. Poiché il frazionamento viola il criterio dell’equa remunerazione degli investimenti ex art. 29 d.m. 2016, e poiché gli investimenti sono correlati alla realizzazione dell’impianto, il momento di riferimento è l’entrata in esercizio. Se a quella data gli impianti sono riconducibili a un unico produttore, il requisito è integrato, senza che rilevi il successivo trasferimento a un imprenditore autonomo. Il collegamento societario è desunto dall’identità del soggetto investito del potere gestorio.
Quanto all’indebito sindacato, il Consiglio chiarisce che il GSE non ha valutato la legittimità della PAS, ma ha esercitato il potere di verifica dei requisiti per l’ammissione all’incentivo ex art. 42 d.lgs. 28/2011. La qualificazione di impianto artatamente frazionato compete al Gestore, non al Comune in sede di rilascio del titolo.
Infine, il silenzio assenso non è configurabile: le Procedure applicative escludono ipotesi di silenzio-assenso e gli incentivi per le rinnovabili rientrano nella materia ambientale, tra le deroghe dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del GSE e compensazione verso i Ministeri.
Nota della Redazione
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