Artato frazionamento eolico: contiguità dei contatori e unicità del centro decisionale (Cons. Stato n. 5432 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, integra l’artato frazionamento la realizzazione di più impianti alimentati dalla medesima fonte i cui misuratori — ivi compresi i contatori di scambio — insistano sulla medesima particella catastale, allorché alla data di entrata in esercizio gli impianti siano riconducibili a un unico centro decisionale. Il requisito oggettivo della contiguità non è escluso dalla circostanza che il posizionamento del misuratore dipenda da scelte del gestore di rete, poiché il misuratore è elemento costitutivo dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 23 giugno 2016. Sul piano soggettivo, la successiva cessione degli impianti a un imprenditore autonomo, anteriore alla domanda di incentivazione, non elide l’artato frazionamento: rileva il momento della realizzazione, cui sono correlati gli investimenti da remunerare equamente. Ne deriva che gli impianti vanno considerati un unico impianto di potenza cumulata, con superamento della soglia di accesso diretto.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un impianto eolico on shore di potenza pari a 0,060 MW, assentito nel 2014 ed entrato in esercizio il 28 giugno 2017. Con istanza del 28 luglio 2017 chiedeva l’accesso diretto agli incentivi previsti dal d.m. 23 giugno 2016, procedura consentita agli impianti eolici di potenza fino a 60 kW.

Il Gestore dei Servizi Energetici comunicava un preavviso di rigetto e, con provvedimento del 3 maggio 2018, negava l’accesso agli incentivi. Rilevava la contiguità con un altro impianto insistente sulla medesima particella catastale e la riconducibilità di entrambi alla medesima compagine societaria, desumendo un artato frazionamento della potenza. Il TAR Lazio accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non dimostrata la sola presenza dei due punti di connessione sulla stessa particella. Proponevano appello principale il GSE e appello incidentale la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente l’appello principale e il terzo motivo dell’appello incidentale, entrambi afferenti ai presupposti oggettivi e soggettivi del frazionamento. Richiamando proprie decisioni relative a impianti riconducibili alla stessa originaria titolare, ribadisce che i misuratori fanno parte dell’impianto e che il contatore di scambio è funzionale alla quantificazione degli incentivi.

La tesi dell’appellante incidentale, secondo cui il punto di consegna e il contatore resterebbero estranei all’impianto, è respinta: le pronunce invocate riguardano il punto di connessione, elemento distinto dal misuratore che l’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 2016 considera autonomamente. Né rileva che il posizionamento dipenda dal gestore di rete, poiché la soluzione tecnica è conformata allo stato di fatto esistente.

Quanto al profilo soggettivo, il Collegio valorizza l’identità del soggetto investito del potere gestorio in entrambe le società, potere nella specie esclusivo in quanto esercitato da socio unico e amministratore unico. La contemporanea carica di consigliere nell’altra società, nel periodo di acquisto dell’impianto, prova l’unicità del centro decisionale. Non è condivisa la lettura atomistica degli ulteriori indici — coincidenza temporale delle fasi autorizzative e costruttive — che vanno valutati nel loro insieme.

Le scelte imprenditoriali non scriminano la violazione dei principi del regime di sostegno: equa remunerazione degli investimenti, proporzionalità inversa tra potenza e incentivo, necessità dell’incentivazione, a presidio del divieto di aiuti di Stato. Sussistono pertanto entrambi i presupposti e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 2016, i due impianti costituiscono un unico impianto di potenza cumulata.

Respinti gli ulteriori motivi dell’appello incidentale, il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso: l’art. 24 d.m. 2016 detta termini di natura ordinatoria, e opera la deroga dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990 per la materia ambientale. Il GSE, inoltre, non ha sindacato il titolo abilitativo, ma esercitato il potere di verifica dei requisiti ex art. 42 d.lgs. 28/2011. L’appello principale è accolto e il ricorso di primo grado respinto integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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