Controllo GSE e nuovi elementi istruttori interrompono la prescrizione della compensazione (Cons. Stato n. 222 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il GSE, all’esito di un controllo svolto ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e sulla base di nuovi elementi istruttori acquisiti mediante sopralluogo, ridetermina la tariffa incentivante e dispone il recupero delle somme indebitamente erogate, costituisce esercizio del potere di verifica e non di autotutela. La linea di demarcazione tra i due istituti è segnata dall’effettuazione o meno di un’attività di controllo fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati in sede di concessione del beneficio. Ai sensi degli artt. 1219 e 2943, terzo comma, cod. civ., la comunicazione con cui il creditore manifesta al debitore la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto mediante compensazione tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto integra atto di costituzione in mora e interrompe la prescrizione, senza necessità di formule solenni.
Il Fatto
Un soggetto responsabile ottiene nel 2011 l’ammissione di un impianto fotovoltaico alle tariffe del secondo conto energia, ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007. All’esito di un controllo avviato nel 2018, il GSE adotta nel gennaio 2022 un provvedimento con cui disconosce la spettanza di quelle tariffe, riconosce invece la tariffa del quarto conto energia e prefigura la compensazione con le somme già erogate. Segue, in agosto, l’intimazione di restituzione dei maggiori incentivi, per oltre centosedicimila euro, e in dicembre il rigetto dell’istanza di autotutela.
Il TAR Lazio respinge il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, ma accoglie in parte i secondi, dichiarando prescritto il diritto alla ripetizione degli incentivi erogati fino al 26 agosto 2012. Il GSE appella il capo relativo alla prescrizione; la ricorrente propone appello incidentale sulla qualificazione del provvedimento come atto di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo l’appello incidentale, riconoscendogli valenza potenzialmente assorbente. La tesi è che il provvedimento del 2022 sia in realtà di autotutela, perché fondato sul riesame delle fotografie caricate nel dicembre 2010 e della comunicazione di fine lavori dell’aprile 2011, documenti già nella disponibilità del Gestore. Da ciò la dedotta violazione del termine ragionevole di diciotto mesi ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 e la lesione dell’affidamento.
La Corte respinge il motivo. È pacifico che le fotografie allegate alla domanda ritraessero una situazione anteriore all’ultimazione dei lavori, con il dispositivo di protezione di interfaccia esterna non ancora installato. Tale circostanza è però emersa solo grazie al sopralluogo del 16 novembre 2018 e al confronto con le fotografie scattate in quella sede dal gruppo di verifica. Manca dunque il presupposto dell’autotutela: la distinzione rispetto alla decadenza dipende dall’effettuazione o meno di un’attività di controllo su nuovi elementi istruttori, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 2254 del 2024. Il provvedimento impugnato non si fonda esclusivamente su elementi già in possesso del GSE.
Passando all’appello principale, il Collegio ritiene fondata la censura sulla prescrizione. L’art. 2943, terzo comma, cod. civ. stabilisce che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. L’atto di costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e non richiede formule solenni: basta che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto portato a conoscenza del debitore, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. II, n. 2549 del 2021.
Tali condizioni sono soddisfatte dal provvedimento del 19 gennaio 2022, notificato in pari data, con cui il GSE ha comunicato che avrebbe rideterminato l’incentivo spettante e avrebbe effettuato la compensazione tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, fino a concorrenza. Il fatto che il Gestore abbia affidato la medesima funzione anche al successivo provvedimento di agosto non toglie nulla all’effetto interruttivo già prodottosi. La prescrizione non era dunque maturata.
In conclusione, la Corte respinge l’appello incidentale, accoglie quello principale e, in parziale riforma della sentenza, respinge integralmente i secondi motivi aggiunti. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.