Graduatorie asili nido e controinteressati: ricorso inammissibile se non notificato (TAR Lombardia n. 1264 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’assegnazione dei posti negli asili nido comunali, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata sono controinteressati in senso tecnico, perché l’accoglimento del ricorso, in presenza di risorse limitate, ne pregiudica la posizione. Il ricorso deve pertanto essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.; l’omessa notifica ne determina l’inammissibilità. L’errore scusabile con rimessione in termini non è configurabile quando il ricorrente, pur non conoscendo i nominativi per l’uso dei codici alfa-numerici in graduatoria, non si sia attivato tempestivamente presso l’amministrazione per acquisirli. È altresì inammissibile, per originaria carenza di interesse, il ricorso proposto da chi, al momento dell’instaurazione del giudizio, non possa trarre alcuna utilità dall’accoglimento, essendo i fatti posti a fondamento della pretesa smentiti dalla documentazione e non contestati.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Segrate le aveva comunicato le ragioni della mancata ammissione del figlio nella graduatoria dei bambini residenti, la determina dirigenziale che aveva approvato le graduatorie per l’assegnazione dei posti negli asili nido per l’anno educativo 2020/2021 e il presupposto Regolamento comunale degli asili nido.

Il minore era stato collocato al primo posto della graduatoria dei non residenti, ma non in quella utile dei residenti. La ricorrente deduceva di avere la dimora abituale nel Comune resistente e contestava la legittimità del Regolamento nella parte in cui riconosce una precedenza alle famiglie residenti. L’istanza cautelare era stata respinta; nel corso del giudizio la Sezione disponeva incombenti istruttori e il rinnovo della notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per due concorrenti ragioni. La prima attiene alla carenza originaria di interesse: dagli accertamenti comunali, non contestati dalla ricorrente e perciò ritenuti provati ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., risultava che il minore era stato affidato a una famiglia di Milano e aveva frequentato l’asilo nido di quel Comune. Le affermazioni della difesa circa l’impossibilità di accedere a una struttura pubblica e il sostenimento di spese per baby sitter o strutture private sono rimaste prive di prova.

La seconda ragione riguarda la violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.: il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato. Il Collegio argomenta che l’ammissione del figlio della ricorrente, in presenza di risorse limitate, avrebbe comportato l’esclusione di altri partecipanti o la loro collocazione in posizione deteriore, con ricadute sulla priorità nella scelta dei posti. I soggetti utilmente collocati erano quindi titolari di una posizione qualificata.

Il Tribunale affronta il profilo della difficile identificazione dei controinteressati, poiché nelle graduatorie non compare alcun nominativo ma solo un codice alfa-numerico noto al singolo concorrente. Ritiene tuttavia che gravasse sulla ricorrente l’onere di presentare istanza all’amministrazione per conoscere i dati identificativi e le relative domande, richiamando sul punto TAR Lazio n. 7050/2024 e TAR Umbria n. 158/2024.

Quanto all’errore scusabile, il Collegio esclude che ne sussistano i presupposti, richiamando l’orientamento secondo cui occorre che l’interessato si sia fatto tempestivamente parte diligente per acquisire i dati del controinteressato e non vi sia riuscito per responsabilità dell’amministrazione (TAR Sardegna n. 1055/2014; TAR Lazio n. 1734/2021; TAR Lazio n. 2971/2021; TAR Toscana n. 254/2021). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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