Responsabilità PA e prova del nesso causale nel danno da atto annullato (TAR Lombardia n. 1265 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina in modo automatico l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno. La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e richiede la positiva verifica della lesione della situazione soggettiva tutelata (danno-evento), della colpa o del dolo dell’amministrazione, del danno-conseguenza e del nesso causale tra atto illegittimo e pregiudizio. Ai sensi dell’art. 2697 c.c. grava sul danneggiato la dimostrazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità extracontrattuale. Il rapporto eziologico è regolato dai principi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non e il criterio della causalità adeguata.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva impugnato con successo una sanzione disciplinare del rimprovero: il TAR Lombardia, con sentenza n. 1450 del 24.06.2019 passata in giudicato, aveva annullato il provvedimento. Sulla base di quel giudicato il militare agisce ora per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla sanzione annullata.

Il ricorrente deduce un danno patrimoniale consistente nel ritardo di due anni nel conseguimento del grado superiore, che sarebbe dipeso dal peggioramento delle note caratteristiche; una perdita di chance per l’impossibilità di partecipare a selezioni interne; un danno biologico da riacutizzazione di patologie cardiache, con correlato danno morale; e un danno non patrimoniale legato a una crisi matrimoniale seguita alla vicenda.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il perimetro della responsabilità da lesione di interessi legittimi richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2021. Da quella qualificazione aquiliana discende il pieno assoggettamento della domanda agli ordinari criteri dell’art. 2697 c.c.: è il danneggiato a dover provare danno, ingiustizia, nesso causale e colpa dell’amministrazione (Cons. Stato n. 3217 del 2019; n. 358 del 2019; n. 10664 del 2023).

Sul piano eziologico il Collegio applica la condicio sine qua non e la causalità adeguata, richiamando Cass. civ. n. 10607 del 2010: rilevano solo gli eventi non inverosimili ex ante. Su questa base la domanda cade per difetto di prova.

Quanto al danno patrimoniale, la documentazione mostra che le valutazioni del ricorrente erano già disomogenee prima della sanzione, con giudizi alterni e annualità prive di scheda. Il militare non ha contestato le schede successive né ha offerto elementi per collegare il ritardo nella promozione al rimprovero. Manca dunque la prova della regolarità causale. Identica conclusione per la perdita di chance, lamentata in modo generico e priva di riscontro circa l’effettiva preclusione e la sua derivazione dalla sanzione.

Il danno biologico è smentito dalle certificazioni: le patologie cardiache risultano diagnosticate sin dal 2013, prima della sanzione, senza alcun elemento che ne colleghi l’aggravamento al provvedimento. La crisi matrimoniale è esclusa sul piano della logica causale: non risponde a criteri di regolarità ritenere che l’adozione di una sanzione disciplinare si riverberi di per sé sul rapporto coniugale, e difetta anche la prova della crisi stessa. Il Collegio ammette che i fatti materiali sottesi possano aver inciso sulla vita personale, ma ciò non consente di individuare nel provvedimento annullato la causa del pregiudizio.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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