Accesso al fascicolo processuale e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 833 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa di consultare il fascicolo di un giudizio civile e di ottenere copia conforme degli atti processuali ivi depositati non costituisce accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. Gli atti detenuti dalla cancelleria hanno natura processuale e non amministrativa, sicché la relativa controversia sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda di rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in forza del disposto dell’art. 745 c.p.c.. Essa non è diretta a rendere trasparente l’attività della P.A., ma a conoscere il contenuto degli atti per ragioni informative. Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio e va declinato in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR una serie di atti della Cancelleria Civile del Tribunale di Catania. Con il primo, era stata autorizzata la consultazione telematica del fascicolo di un procedimento civile estinto e cancellato dal ruolo. Con il secondo, era stata rilasciata copia conforme di una comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio, con relativa procura. Altri atti impugnati erano le note con cui la cancelleria aveva riscontrato le istanze di accesso.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., per avere la cancelleria consentito l’accesso a un soggetto non costituito, e la violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005, per essere la copia estratta da supporto cartaceo anziché dall’originale informatico. Il giudizio costituisce trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

All’udienza il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. La questione centrale riguarda la qualificazione della pretesa azionata: stabilire se l’accesso al fascicolo processuale e il rilascio di copie integrino l’accesso ai documenti amministrativi o ricadano invece in un ambito diverso.

Il TAR esclude l’equiparazione. La natura degli atti richiesti è processuale e non amministrativa, con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. Il Collegio richiama sul punto C.g.a., sez. giur., n. 963/2022 e C.g.a., decreto n. 32/2018.

Da tale premessa deriva il riparto di giurisdizione. Le controversie sul diritto a ottenere il rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari a disposizione del pubblico, ai sensi degli art. 743 e ss. c.p.c., appartengono al giudice ordinario. Il criterio è individuato nel disposto dell’art. 745 c.p.c..

La ragione è sostanziale: simili richieste non sono dirette a rendere trasparente l’attività della P.A., come quelle rivolte a pubblici funzionari per atti formati nell’ambito di procedure amministrative. Esse mirano soltanto a conoscere il contenuto degli atti per ragioni informative. Non è quindi necessario attivare alcuna procedura di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. un., n. 1629/2010.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, da declinarsi in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a. L’esito in rito su eccezione sollevata d’ufficio giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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