Aspettativa per malattia e terapie salvavita: diniego legittimo e discriminazione esclusa (TAR Puglia n. 1090 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 51/2009, che esclude dal computo dell’aspettativa i giorni di assenza dovuti a patologie gravi richiedenti terapie salvavita, opera nei limiti delle patologie tassativamente individuate dal d.m. 2 agosto 2007 e delle terapie che rispondano a un pericolo di vita immediato. La valutazione dell’Amministrazione che escluda la natura salvavita della terapia, motivata sul parametro ministeriale, è legittima e non sindacabile nel merito tecnico. La mancata applicazione del beneficio e la mancata promozione non integrano, di per sé, condotta discriminatoria, quando l’Amministrazione si sia attenuta ai giudizi di idoneità della C.M.O. e abbia comunque riconosciuto l’avanzamento secondo la normativa di settore. Le pretese di ricalcolo dei giorni di aspettativa già oggetto di provvedimenti definitivi e non impugnati sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, si è assentato dal servizio per malattia a partire dal 2021. Dopo una terapia sperimentale praticata nel novembre 2024, la C.M.O. lo ha giudicato idoneo al servizio e ha dichiarato la patologia non dipendente da causa di servizio. Con nota del luglio 2025 l’Amministrazione gli ha comunicato di aver maturato 605 giorni di aspettativa computabili ai fini del limite massimo di 730 giorni nel quinquennio, includendo 71 giorni relativi all’ultimo collocamento in aspettativa.

Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo la violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 51/2009 e il deficit motivazionale. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso le note del settembre e novembre 2025, chiedendo anche l’accertamento di una condotta discriminatoria dell’Amministrazione e il riconoscimento del grado superiore. L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto l’ambito applicativo dell’art. 40 del d.P.R. n. 51/2009. Il ricorrente era stato destinatario di plurimi provvedimenti di collocamento in aspettativa, mai sussunti dall’Amministrazione nell’alveo della norma e mai impugnati. La pretesa di rivalutare tutti i giorni fruiti si scontra con la definitività di tali atti e va dichiarata inammissibile. Solo il provvedimento relativo ai 71 giorni è stato oggetto di sospensione cautelare.

In esecuzione del dictum, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione ed è pervenuta a un nuovo diniego, motivato dall’Infermeria Presidiaria. Tale atto non è stato ritualmente impugnato. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento relativa a quel provvedimento.

Nel merito la censura è comunque infondata. L’Autorità sanitaria ha escluso la natura salvavita della terapia richiamando l’elenco tassativo del d.m. 2 agosto 2007, l’impiego del farmaco per finalità preventiva e non quoad vitam, e l’assenza di esiti a prognosi infausta. Il Collegio condivide tale impostazione, richiamando anche il Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, n. 872 del 18 novembre 2020, che ha ritenuto il decreto ministeriale il corretto parametro di riferimento.

Quanto alla pretesa relativa al grado superiore, essa è stata soddisfatta con cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha conseguito la promozione dopo il quadriennio prescritto dall’art. 1299 del d.Lgs. 66/2010, senza pregiudizio per l’anzianità assoluta.

Il Collegio esclude infine la condotta discriminatoria. Le patologie non sono mai state giudicate dipendenti da causa di servizio e i relativi giudizi non sono stati impugnati. Dinanzi a un soggetto reiteratamente giudicato idoneo, l’Amministrazione è vincolata al giudizio della C.M.O.; gli accertamenti di invalidità civile e di idoneità militare hanno oggetto e parametri non sovrapponibili. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi in parte infondati e in parte dichiarati cessata la materia del contendere, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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