Assegnazione ERP in deroga e indisponibilità materiale dell’alloggio (TAR Sicilia n. 3096 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto sindacale che accoglie l’istanza di assegnazione di un alloggio ERP in deroga alle graduatorie ordinarie non è affetto da sviamento di potere per il solo fatto di non individuare contestualmente l’alloggio da assegnare. L’operazione di individuazione del bene è legata alla sua effettiva disponibilità materiale e, in caso di indisponibilità, il rinvio a un momento successivo trova giustificazione nel principio ad impossibilia nemo tenetur. La mancata indicazione dell’alloggio attiene a una questione di natura materiale e non giuridica, rispetto alla quale l’operato dell’amministrazione non è sindacabile come elusione del fine. Ne consegue l’infondatezza delle censure di difetto di motivazione, disparità di trattamento e illogicità, quando risulti che l’ente ha prontamente proposto gli alloggi disponibili e adeguati al nucleo familiare.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Sindaco di Messina un decreto che accoglieva la sua istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in deroga alle graduatorie ordinarie. Il provvedimento, però, non individuava alcun alloggio da assegnare. Con una successiva nota il Dirigente comunale rappresentava che nessun alloggio adeguato al nucleo familiare risultava disponibile, impegnandosi a proporlo non appena se ne fosse configurata la possibilità. Seguiva una proposta di alloggio, motivatamente rifiutata dalla ricorrente.
La ricorrente ha quindi impugnato il decreto sindacale e le note comunali davanti al TAR Sicilia, lamentando l’elusione del fine dichiarato, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento rispetto ad altri destinatari di decreti sindacali e l’illogicità delle proposte alloggiative. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto; le altre intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito di non discostarsi da quanto deciso in fattispecie identiche con le sentenze n. 767 del 28 febbraio 2025, n. 819 del 5 marzo 2025 e n. 909 del 17 marzo 2025. Il decreto impugnato ha per oggetto l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 12 del regolamento comunale per l’assegnazione in deroga. Da ciò deriva che, in considerazione della scarsa disponibilità del bene, non sempre è possibile individuare l’alloggio già nel provvedimento favorevole.
La mancata indicazione contestuale dell’alloggio non integra dunque una pratica elusiva: essa trae giustificazione nella concreta indisponibilità e rinvia a una questione di natura materiale, non giuridica. Il Collegio richiama il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, che informa e limita la pretesa nei confronti dell’obbligato. Dagli atti emerge, peraltro, che il Comune si è prontamente attivato proponendo un appartamento e altri tre alloggi, tutti rifiutati.
Quanto al difetto di motivazione, l’oggetto del provvedimento è chiaro: riconoscere i presupposti per ottenere l’alloggio in via prioritaria, a partire dal momento in cui il bene della vita divenga concretamente esistente. Sulla dedotta disparità di trattamento, il Tribunale osserva che l’individuazione immediata dell’alloggio in altri decreti sindacali riflette la diversa disponibilità fisica in quel momento storico: nessuna disparità è quindi configurabile.
È invece inammissibile per carenza originaria di interesse il motivo che investe la nota comunale postuma, il cui annullamento non arrecherebbe alcun vantaggio concreto, non incidendo sulla questione pregiudiziale della disponibilità materiale dell’alloggio. Infine, la proposta alloggiativa ha dato attuazione all’impegno già assunto: rileva l’adeguatezza dell’alloggio rispetto alle esigenze del nucleo familiare astrattamente considerate, e non le specifiche esigenze dei singoli componenti.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e ammissione definitiva al gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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