Ottemperanza per la Carta del Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 513 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’Amministrazione al riconoscimento di un beneficio economico, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia, nominando sin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il beneficio della Carta Elettronica del Docente deve essere riconosciuto ai docenti a tempo determinato secondo le medesime regole applicate a quelli di ruolo.
Il Fatto
Una docente, in servizio a tempo determinato, agiva dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del bonus annuale di 500,00 euro mediante accreditamento sulla Carta Elettronica del Docente. Il giudice del lavoro accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere tale somma favore della ricorrente, con interessi e rivalutazione.
La sentenza veniva notificata all’Amministrazione in data 1° agosto 2025 e passava in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non provvedeva ad alcun adempimento. La docente adiva quindi il TAR Sardegna con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione coattiva della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno accertato che la sentenza del Tribunale del Lavoro, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo risultava inutilmente decorso, consentendo così l’azione ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
Sulla base di tali premesse, ha disposto che l’Amministrazione desse piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto porre in essere gli atti necessari entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha precisato che il commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati, avrebbe potuto ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. Non essendo previsto alcun compenso per lo svolgimento di tali funzioni commissariali, trattandosi di dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Né è stata ritenuta ostativa la natura seriale del contenzioso in materia, tanto da indurre il TAR a ridurre il compenso professionale per la difesa della ricorrente a un importo equo e standardizzato, ponendo le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente e distraendole in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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