Ottemperanza a sentenza processuale di inammissibilità e legittimazione del controinteressato (TAR Sicilia n. 3097 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara l’inammissibilità del ricorso è pronuncia di rito, priva di giudicato sostanziale e di effetti conformativi: non costituisce titolo idoneo all’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., neppure quando contenga motivazione di merito resa ad abundantiam. Il ricorso in ottemperanza è inammissibile quando proposto da chi rivestiva la qualità di controinteressato nel giudizio di cognizione: la legittimazione attiva spetta alla parte la cui domanda sia stata accolta, non a chi abbia tratto un vantaggio dalla pronuncia. L’interesse ad agire in sede esecutiva è prolungamento dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione. Il giudizio di ottemperanza conserva la posizione processuale assunta dalle parti nel giudizio definito.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’esecuzione, anche a mezzo commissario ad acta, di una sentenza del TAR Catania del 15 gennaio 2024, passata in giudicato, chiedendo la chiusura del codice univoco identificativo di un insediamento zootecnico, mediante trasferimento degli animali ovvero avvio dell’abbattimento.
La sentenza ottemperanda aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal controinteressato, titolare di una ditta di allevamento ovini, avverso l’ordinanza del Commissario straordinario comunale che imponeva il trasferimento o l’abbattimento degli animali. L’inammissibilità derivava dalla natura meramente confermativa del provvedimento rispetto a una precedente ordinanza, già oggetto di ricorso definito con sentenza del 19.09.2022, a sua volta inammissibile per difetto di notifica a un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la sentenza di cui si chiede l’esecuzione come pronuncia che ha definito il giudizio in via solo processuale, senza formare cosa giudicata in senso sostanziale. Il suo unico effetto è rendere definitivo il provvedimento impugnato, senza alcuna statuizione di merito. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 8301 del 2023 e Cons. Stato n. 1149 del 2018.
Non assume rilievo la circostanza che la definizione in rito sia accompagnata da motivazione di merito resa ad abundantiam, priva di effetti sul dispositivo. Il TAR invoca Cons. Stato n. 4186 del 2020 e, in tema di idoneità al giudicato sostanziale, Cass., sez. VI, ord. n. 10641 del 2019. Da una sentenza processuale non sorge alcun effetto conformativo di merito.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. avverso una sentenza di inammissibilità, che si era limitata a rilevare la natura di atto meramente confermativo del provvedimento impugnato. L’azione di ottemperanza è pertanto inammissibile per assenza di titolo idoneo all’esecuzione.
Il Collegio ravvisa un autonomo profilo di inammissibilità nel difetto di legittimazione attiva: i ricorrenti avevano la veste di controinteressati nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui chiedono l’esecuzione. La legittimazione spetta, in via generale ed esclusiva, alle parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione, e non a chi abbia comunque tratto un vantaggio dalla pronuncia. Il ricorso in ottemperanza mira a ottenere l’esecuzione di una decisione che abbia accolto una propria domanda rimasta ineseguita.
Nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale del giudizio di cognizione, perché l’interesse ad agire in sede esecutiva è prolungamento dell’interesse valutato nella sentenza da eseguire. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 3519/2020, n. 818/2020, n. 7675/2019, n. 4946/2019, n. 3551/2018, n. 4096/2010. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte soccombente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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