Assegnazione ore sostegno e obbligo di motivazione in rapporto alla gravità dell’handicap (TAR Campania n. 5655 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il dirigente scolastico assegna all’alunno portatore di handicap un numero di ore di sostegno inferiore all’orario di frequenza è illegittimo per difetto di motivazione quando non si fonda su una valutazione del fabbisogno effettivo individuale correlata alla gravità della patologia e alle risultanze della diagnosi funzionale. L’amministrazione non può ancorare la determinazione delle ore ai soli vincoli dell’organico di diritto e all’eventuale assegnazione di posti in deroga, dovendo invece dare conto delle concrete esigenze del disabile. Ove il ricorso abbia avuto efficacia causale sull’adozione del provvedimento satisfattivo, il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con condanna dell’amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugna il provvedimento con cui il dirigente scolastico dell’istituto frequentato ha attribuito per l’anno scolastico 2024/2025 un numero di ore di sostegno pari a 12,5 settimanali, a fronte di una frequenza di 32 ore.
La diagnosi funzionale aveva prescritto sostegno specializzato con rapporto in deroga per gravità. La ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’assegnazione, commisurata ai vincoli di organico anziché alle esigenze concrete del minore, e chiede l’accertamento del diritto alla copertura integrale dell’orario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’ordinanza cautelare con cui la Sezione aveva accolto la domanda, ravvisando il fumus boni iuris in ragione della gravità della patologia e il periculum in mora per l’avvio dell’anno scolastico. In quella sede era stato impartito il dettame di assegnare un insegnante di sostegno con copertura integrale dell’orario e rapporto in deroga 1:1, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero inferiore di ore.
Il giudice amministrativo conferma il principio secondo cui è illegittimo il provvedimento che determina le ore settimanali di sostegno in mancanza di apposita valutazione del fabbisogno effettivo individuale, richiamando il precedente TAR Campania, sez. IV, n. 812 del 2022.
Nelle more, l’amministrazione ha ottemperato all’ordinanza, assegnando al minore l’insegnante di sostegno per l’intero tempo scuola. La difesa della ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna alle spese.
Il Collegio, definita la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dichiara l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Nel rilevare che il provvedimento impugnato era carente di motivazione rapportata alla gravità della patologia e ai vincoli dell’organico di diritto, il Tribunale riconosce che il ricorso, notificato il 10 dicembre 2024, ha avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione.
Da qui la declaratoria di soccombenza virtuale dell’amministrazione e la condanna alle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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