Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 767 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo è chiamato a dare attuazione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma il suo ambito di cognizione resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’accertamento del persistente inadempimento dell’Amministrazione, non contestato né giustificato, impone l’ordine di integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento prosegua dopo la scadenza del termine. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è accoglibile, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Il Fatto
Una docente ottiene dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari una sentenza che le riconosce il diritto al beneficio economico della Carta del docente per tre annualità scolastiche, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, passa in giudicato.
Non ottenendo l’adempimento, la docente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo. L’Amministrazione si costituisce con atto di stile, senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., disposizione che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però segnato con nettezza: esso resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non ammette la cognizione di domande ulteriori, ancorché connesse.
Il TAR verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme il 17 aprile 2024, sicché risulta integrata la condizione di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica del titolo. La Corte dà inoltre atto della valenza di cosa giudicata del provvedimento, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Bari del 4 novembre 2024.
Nel merito, l’Amministrazione non eccepisce l’avvenuto adempimento né fornisce alcuna giustificazione dell’inerzia. Su questo presupposto il Collegio ordina all’intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, la richiesta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, dove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. La domanda di astreintes, invece, non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari. Il Tribunale dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Nota della Redazione
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