Requisito esperienza dirigenziale nel bando va interpretato sostanzialmente (TAR Valle d’Aosta n. 34 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esperienza di direzione “con contratto di lavoro dirigenziale” previsto dalla lex specialis di una selezione pubblica non va inteso in senso meramente formale. Ove il bando tipizzi analiticamente le esperienze di direzione rilevanti, il canone sistematico impone di valorizzare le esperienze sostanziali ivi elencate, anche in assenza di un formale contratto di livello dirigenziale. Depone in tal senso il confronto con la previsione che ammette alla selezione i liberi professionisti, i quali per definizione non operano in forza di un contratto di lavoro. L’atto di alta amministrazione con cui la Giunta regionale nomina il direttore generale di un ente strumentale è sindacabile nei ristretti limiti dell’eccesso di potere e soggiace a un onere motivazionale attenuato. La proposta dell’assessore competente, pur se meramente procedimentale, deve essere corredata da un apparato argomentativo idoneo a esplicitarne le ragioni, pena la sua arbitrarietà.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la delibera con cui la Giunta regionale aveva nominato il direttore generale dell’Ufficio regionale del Turismo, unitamente al verbale della commissione di valutazione e agli atti conseguenti. La procedura selettiva si era conclusa con la nomina di un candidato diverso dalla ricorrente, la quale ne contestava il possesso dei requisiti di idoneità e lamentava l’ingerenza della struttura assessorile nei lavori della commissione.
Deduceva inoltre il difetto di motivazione della proposta assessorile e della delibera di nomina, chiedendo in via consequenziale il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. La Regione si costituiva chiedendo il rigetto. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione all’udienza del 12 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo verteva sull’art. 5, comma 1, lett. b dell’avviso pubblico, che richiede comprovata competenza manageriale “frutto di esperienza pluriennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, struttura pubbliche o private con contratto di lavoro dirigenziale”. La ricorrente sosteneva che le cariche associative e l’incarico di segretario particolare non integrassero il requisito. Il Tribunale ha respinto la tesi applicando il canone sistematico: la specificazione analitica contenuta nel secondo comma dell’art. 5 stempera la portata della locuzione formale, consentendo di valorizzare le esperienze ivi elencate.
Il Collegio ha tratto argomento dal confronto con l’art. 4, comma 1, lett. c del bando, che ammette i liberi professionisti: richiedere in capo a costoro un contratto di lavoro dirigenziale sarebbe irragionevole. L’associazione di volontariato è stata quindi ricondotta alla nozione di “organismo” o “ente”, con conferimento formale dell’incarico e poteri gestionali verso l’esterno. Rileva altresì che la disposizione include espressamente tra le esperienze di direzione le cariche di amministratore unico, presidente e amministratore delegato.
Il secondo motivo censurava l’integrazione documentale sollecitata dal Dipartimento del Turismo e la proposta dell’assessore. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha ravvisato non un’ingerenza, ma una specificazione delle esigenze istruttorie già perimetrate dalla commissione, coerente con il canone di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e con le esigenze di celerità. Quanto al secondo, la proposta assessorile trova titolo nell’art. 7, comma 1, L.R. n. 9/2009, richiamato dal bando e dalla delibera.
Il terzo motivo investiva il difetto di motivazione della nomina. Il Collegio ha qualificato l’atto come di alta amministrazione, con conseguente attenuazione dell’onere motivazionale e sindacato circoscritto alle manifeste illogicità, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4502/2011 e Cons. Stato, sez. V, n. 3871/2017. Nel caso concreto la Giunta ha esplicitato le ragioni della scelta, non irragionevolmente incentrata sull’esperienza turistica, anche in ragione della facoltà di nominare un direttore amministrativo cui sono affidate la gestione e la responsabilità contabile.
Il rigetto dei tre motivi ha travolto la domanda risarcitoria, priva di autonoma fondatezza. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’incerta formulazione letterale del bando.
Nota della Redazione
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