Assistente alle operazioni tecniche e assenza di conflitto di interessi strutturale (TAR Lazio n. 14972 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La figura dell’assistente alle operazioni tecniche, introdotta con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non integra un conflitto di interessi strutturale o potenziale, poiché svolge un’attività di mero supporto materiale all’ispettore. L’ispettore autorizzato conserva la competenza e la responsabilità di tutte le fasi della revisione, con obbligo di presenziare e certificare personalmente l’esito dei controlli ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, del d.m. n. 446/2021. La disciplina recata dai decreti direttoriali costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità fissati dall’art. 13, comma 3, del d.m. n. 214/2017. L’equiparazione numerica delle sedute operative tra ispettori autorizzati e abilitati è razionale e non eccede il perimetro del d.m. n. 191/2025.
Il Fatto
I ricorrenti sono ispettori autorizzati, professionisti privati iscritti nel Registro Unico degli Ispettori e abilitati ai controlli dei veicoli presso i centri di revisione ai sensi della legge n. 870/1986. Impugnano il d.d. n. 533 dell’11.12.2025, che ha introdotto la figura dell’assistente alle operazioni tecniche, e il successivo d.d. n. 557 del 12.12.2025, che ha equiparato il numero massimo di veicoli revisionabili dagli ispettori autorizzati a quello degli ispettori abilitati.
Secondo i ricorrenti, l’assistente sarebbe portatore di un interesse economico diretto all’esito positivo della revisione, con conseguente snaturamento della funzione ispettiva e contrazione delle possibilità di impiego. Il Ministero eccepisce il difetto di interesse e sostiene la legittimità degli atti. La Sezione, con ordinanza n. 1604/2026, respinge l’istanza cautelare per difetto di periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità per ragioni di economia espositiva e passa all’esame del merito, respingendo tutti i motivi.
Quanto al primo motivo, il Tribunale osserva che l’art. 13, comma 3, del d.m. n. 214/2017 e l’art. 17 del d.m. n. 446/2021 disciplinano esclusivamente il regime degli ispettori autorizzati, non la nuova figura dell’assistente. Non è pertanto ravvisabile alcun conflitto di interessi strutturale: l’assistente rende una prestazione professionale che non implica il buon esito dei controlli, e eventuali situazioni conflittuali vanno accertate nel singolo caso concreto.
Dalla lettura dell’Allegato B al d.d. n. 533/2025 emerge che l’assistente si limita a coadiuvare l’ispettore nell’uso del prova-fari, dell’opacimetro, dell’analizzatore e del fonometro, consegnando i referti delle prove strumentali e curando l’organizzazione materiale delle operazioni.
Il secondo motivo è infondato: i decreti affidano all’assistente compiti meramente esecutivi che non precludono, ma impongono, la presenza e la certificazione dell’ispettore ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, del d.m. n. 446/2021. Non vi è alcuna delega delle funzioni ispettive, restando la piena supervisione in capo all’ispettore.
Cadono anche il terzo e il quarto motivo. I decreti sono atti amministrativi generali espressione di discrezionalità, che dettagliano modalità operative senza contrastare con il quadro normativo di settore. L’attività di supporto è inidonea a incidere sulla correttezza dei controlli, rimanendo la certificazione di esclusiva competenza dell’ispettore.
Quanto al quinto motivo, il d.d. n. 557/2025 equipara solo in termini numerici la composizione delle sedute, superando la quantificazione dell’art. 13, comma 3, del d.d. n. 40/2022 e intervenendo su disciplina di pari rango. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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