VIA e AIA autonome: no all’improcedibilità per mancata impugnazione dell’AIA (Cons. Stato n. 5095 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dell’autorizzazione integrata ambientale non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di VIA, poiché i due atti sono provvedimenti amministrativi autonomi, produttivi di effetti precettivi propri. L’eventuale annullamento della VIA non esplica effetti necessariamente vizianti sull’AIA, dovendosi indagare in concreto i limiti dell’incidenza dei vizi del provvedimento presupposto. L’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone all’amministrazione di assegnare un termine per avviare un nuovo procedimento e di consentire la prosecuzione solo in termini di sicurezza, mentre l’art. 29-octies del medesimo decreto prevede il periodico riesame dell’AIA. In materia ambientale la legittimazione delle associazioni non iscritte nell’elenco di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986 esige il possesso cumulativo di finalità statutarie, rappresentatività stabile e vicinitas, nonché la prova di un pregiudizio concreto e attuale, non surrogabile dal generico interesse alla salubrità dell’ambiente.
Il Fatto
Una società presentava istanza di VIA regionale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione, da realizzare presso un sito esistente. L’amministrazione regionale dapprima disponeva il non luogo a procedere; poi, in autotutela e sulla scorta di una circolare ministeriale sui criteri End of Waste, riapriva il procedimento. Dopo una sperimentazione conclusa favorevolmente, seguiva la pronuncia di VIA positiva con prescrizioni e, successivamente, il rilascio dell’AIA.
Tre associazioni e un comitato impugnavano davanti al TAR Lazio la determinazione di VIA e gli atti presupposti. Il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per mancata impugnazione dell’AIA. La decisione era riformata dal Consiglio di Stato per violazione del contraddittorio; riassunto il giudizio, il TAR dichiarava nuovamente l’improcedibilità, condannando alle spese. Le ricorrenti appellavano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni riproposte dalla controinteressata. Quella relativa alla procura alle liti è giudicata fondata: la procura apposta al ricorso introduttivo, sottoscritta dal solo difensore, non contiene gli elementi identificativi della controversia richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità non sanabile, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3550 del 2024.
Anche l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire è accolta. Per le associazioni non iscritte nell’elenco dell’art. 13 della legge n. 349/1986 rilevano i requisiti elaborati dalla giurisprudenza (Ad. Plen. n. 6 del 2020; Sez. V n. 8208 del 2024): finalità statutarie, rappresentatività e vicinitas. Le appellanti non dimostrano un adeguato grado di rappresentatività né un pregiudizio concreto e attuale, non potendosi invocare il generico interesse alla salubrità ambientale (Sez. IV n. 619 del 2025). Il Collegio ritiene invece infondata l’eccezione di tardività, non essendo la circolare atto immediatamente lesivo e la delibera regionale del 2016 atto endoprocedimentale.
Nel merito il primo motivo è accolto. La tesi del TAR muove da una presunta intangibilità dell’AIA inoppugnata. Il Consiglio di Stato la respinge: VIA e AIA sono provvedimenti autonomi, come qualificati dall’art. 5, comma 1, lett. o) e o-bis), d.lgs. n. 152/2006, e producono effetti precettivi distinti (Sez. IV n. 5241 del 2024; n. 5154 del 2024; n. 1071 del 2025). L’omessa impugnazione dell’AIA non fa venir meno l’interesse a ricorrere contro la VIA.
L’accoglimento del primo motivo non travolge però l’esito del giudizio. Il criterio della soccombenza e la manifesta inammissibilità del ricorso introduttivo conducono a respingere l’appello e a riformare la sentenza, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado in favore della Regione e della società controinteressata.
Nota della Redazione
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