Associazione finalizzata al narcotraffico: partecipazione e ipotesi attenuata (Cass. pen. Sez. IV n. 32527 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo associativo e dell’affectio di ciascun partecipe può desumersi da fatti concludenti, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i rifornimenti, la disponibilità di basi logistiche e di armi, la divisione dei compiti e la commissione dei reati rientranti nel programma criminoso. Non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato cui gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito. L’elemento differenziale rispetto al concorso di persone nel reato continuato risiede nell’organizzazione, ossia in un quid pluris rispetto al semplice accordo di volontà: una struttura, sia pure rudimentale, stabile e duratura, posta a supporto delle singole deliberazioni criminose. La fattispecie attenuata di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 è configurabile solo se i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, con modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità, e se in concreto l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale locale, resa con rito abbreviato, con cui due imputati erano stati condannati, quali meri partecipi, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti, oltre che per più reati fine di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, commessi in comuni della provincia di Salerno con operatività accertata dal 29 giugno 2021 al 30 marzo 2022.

Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata riqualificazione del reato associativo nell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e dei reati fine nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’affermazione della responsabilità associativa. Hanno inoltre dedotto che, nelle more, il Tribunale di Salerno aveva assolto, in giudizio ordinario, l’asserito capo promotore per gli stessi fatti, riqualificando i reati fine nella fattispecie attenuata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio della cd. doppia conforme: quando la sentenza di appello, esaminando le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamandone i passaggi logici, concorda nell’analisi e nella valutazione delle prove, la struttura giustificativa delle due decisioni forma un unico corpo argomentativo. Restano perciò estranei al giudizio di legittimità gli aspetti che si risolvono nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo della loro capacità dimostrativa.

Sul versante probatorio, gran parte delle doglianze attiene alla lettura delle intercettazioni. La Corte ribadisce che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche ove criptico o cifrato, e la relativa valutazione costituiscono questione di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da massime di esperienza, salvo il limite della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Nel merito associativo, la Corte conferma il discrimine tra il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e il concorso in attività continuata, incentrato sull’organizzazione. La condotta punibile non si riduce all’accordo delle volontà, ma richiede un quid pluris: la predisposizione di una struttura organizzata stabile, non necessariamente complessa o dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficienti strutture anche rudimentali, purché idonee a costituire un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Il patto associativo, inoltre, può essere non espresso e costituirsi di fatto tra soggetti consapevoli del reciproco ausilio.

Quanto alla fattispecie attenuata, la Corte richiama il principio per cui essa è configurabile solo se i sodali abbiano programmato esclusivamente fatti di lieve entità e se l’attività associativa si sia in concreto manifestata con condotte tutte rientranti nell’art. 73, comma 5. I ricorsi, per contro, si limitano a negare la natura dei rapporti tra i sodali e a riproporre motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando inammissibili per genericità e per difetto di correlazione critica con la motivazione impugnata.

Infine, la Corte esclude ogni rilievo alla sentenza assolutoria intervenuta dopo la pronuncia di appello nei confronti dell’asserito capo promotore: si tratta di questione, per ragioni temporali, mai sottoposta alla Corte territoriale e non scrutinabile in sede di legittimità, anche in ragione della non definitività del provvedimento richiamato. Segue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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