Patteggiamento e sospensione della patente: sanzione accessoria obbligatoria (Cass. pen. Sez. IV n. 32528 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto al reato, anche se non oggetto di accordo tra le parti. La loro omessa applicazione integra una violazione di legge censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., senza che la limitazione dei motivi di impugnazione introdotta dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. possa ostare, trattandosi di statuizione esterna all’accordo ratificato dal giudice e attinente alla verifica di legalità del trattamento sanzionatorio. Il carattere imperativo della disposizione che prevede la sospensione della patente di guida preclude ogni margine di discrezionalità sull’an del provvedimento applicativo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Firenze l’imputato è stato ammesso al patteggiamento in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, con applicazione della pena concordata dalle parti e sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice ha omesso di disporre la sospensione della patente di guida.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze, deducendo l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria che consegue obbligatoriamente all’accertamento del reato. Il P.G. ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente a tale omissione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione di ammissibilità. Il ricorso investe una sentenza di applicazione della pena, per la quale la novella introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 ha circoscritto i motivi proponibili a quelli concernenti la volontà dell’imputato, il difetto di correlazione, l’erronea qualificazione giuridica e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La violazione dedotta riguarda però una statuizione esterna all’accordo ratificato dal giudice. Secondo la Sezioni Unite n. 21369 del 26 settembre 2019, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.

Nel merito il ricorso è fondato. È principio consolidato che, anche nel giudizio definito con patteggiamento, deve farsi luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge, come affermato dalla Sez. II n. 49461 del 26 novembre 2013. La sentenza impugnata non si è conformata a tale principio.

La Corte valorizza il dato testuale dell’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, secondo cui all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. L’espressione “in ogni caso” rende manifesta la natura imperativa della disposizione e la sua automatica operatività, senza margini di discrezionalità dell’organo giudicante.

L’omissione si configura dunque come violazione di legge, censurabile anche dopo la novella del 2017, perché collegata alla verifica di legalità del trattamento sanzionatorio complessivamente applicato, prerogativa irrinunciabile del giudice anche nei riti alternativi. Ne deriva l’annullamento con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, per l’applicazione della sanzione accessoria nel rispetto dei limiti edittali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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