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Diritto di parcheggio costituito in sentenza: se non viene rispettato si va dal giudice dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. II n. 2919 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l’esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l’estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l’area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l’area asservita). (Rv. 676995-01)

Il Fatto

Nel 2000 il Tribunale di Vibo Valentia aveva costituito, in favore di due coppie di coniugi acquirenti di unità immobiliari, un diritto reale d’uso di parcheggio per complessivi 49 mq sulla proprietà dei venditori, individuando l’area con rinvio alla planimetria del consulente e fissando un corrispettivo, con divieto di sottrarre permanentemente l’area a quella destinazione.

Gli aventi causa di una delle due coppie hanno poi convenuto in giudizio i proprietari del suolo, lamentando che questi non avevano assegnato loro la quota di 24,5 mq di effettivo parcheggio, avevano installato una sbarra motorizzata e delimitato spazi inidonei. Hanno chiesto l’accertamento dell’inadempimento, una CTU per individuare l’esatta ubicazione dell’area, la rimozione della sbarra e di ogni impedimento. I convenuti hanno eccepito il giudicato, il ne bis in idem e la necessità di rivolgersi al giudice dell’esecuzione. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, ha dichiarato l’inadempimento e individuato l’area, ritenendo che la sentenza del 2000, dichiarativa o al più costitutiva, non fosse suscettibile di esecuzione. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione accoglie il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 474, 612 e 100 c.p.c. Esaminando direttamente gli atti, come consentito quando si accerta un error in procedendo (S.U. n. 8077/2012), la Corte rileva che la sentenza del 2000 aveva individuato l’area a parcheggio in forma specifica e concreta, non in via astratta sulla base del solo criterio di un metro quadrato ogni dieci metri cubi ex art. 41-sexies l. n. 1150/1942, richiamando espressamente la planimetria del consulente.

Secondo la giurisprudenza richiamata, l’effetto di condanna può discendere implicitamente da pronunce solo in apparenza accertative o costitutive: è così per la sentenza costitutiva di servitù ex art. 1051 c.c. che contenga tutti gli elementi identificativi in concreto (Cass. n. 1619/2005) e per l’assegnazione della casa coniugale, che implica l’allontanamento del coniuge non assegnatario (Cass. n. 1367/2012). La sentenza del 2000, quantificando l’estensione e determinando l’area asservita, conteneva il comando implicito di renderla disponibile e non intralciata. La doglianza degli attori, al di là del riferimento alla sbarra, era in sostanza che quella statuizione non era stata eseguita: si tratta di un contrasto sull’esecuzione di una condanna a fare, che spetta al giudice dell’esecuzione (artt. 612 ss. c.p.c.), come già indicato dalle Sezioni Unite per i problemi di realizzazione pratica del diritto d’uso a parcheggio (S.U. n. 9631/1996).

L’azione promossa nel 2009 costituisce quindi un’inammissibile duplicazione d’azione, che viola l’intangibilità del giudicato e consuma irragionevolmente risorse giurisdizionali: in caso di mancato adempimento volontario il rimedio è l’esecuzione forzata, non un secondo giudizio per accertare l’inadempimento. Assorbiti gli altri motivi, la Corte cassa senza rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda degli attori, condannandoli in solido alle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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